A quando la Riforma del Codice appalti?

La riforma del Codice Appalti dovrà ancora attendere: il Governo non ha ancora varato una riforma organica degli appalti pubblici e non hanno ancora trovato spazio le numerose modifiche al Codice dei Contratti pubblici più volte annunciate sin dai primi giorni di insediamento e che circolavano nella bozza della Legge di Bilancio.

Non sono ancora state modificate, in particolare, le norme sul subappalto (terna dei subappaltatori e limiti percentuali di ricorso al subappalto), né quelle sui criteri di aggiudicazione (ampliamento dei casi di ammissibilità del minor ribasso), mentre alcune norme relative alle soglie delle procedure di gara sono state inserite nella Legge di Bilancio.

La annunciata riforma del Codice verrà attuata attraverso una legge delega al Governo, che è attualmente in discussione, ma della quale ancora non si conoscono i dettagli. La legge delega consentirebbe al Governo di portare avanti una revisione del Codice nel termine di 2 anni.

Intanto, alcune modifiche sono state inserite nel “Decreto Legge Semplificazioni”, con una modifica normativa che si applica direttamente nella nostra Provincia, ed altre nella “Legge di Bilancio”, che non applicandosi in via automatica necessiterà di un adeguamento della normativa provinciale.

Per quanto riguarda le norme direttamente applicabili anche nella nostra Provincia, nel “Decreto Legge Semplificazioni” approvato in Consiglio dei Ministri il 12 dicembre scorso (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018) è confluita solamente una revisione all’art. 80 del Codice, che attiene ai “motivi di esclusione” per la partecipazione alle gare di appalto.

Le modifiche, in particolare, sono relative al “grave illecito professionale” commesso dall’appaltatore e sono state ritenute necessarie per allineare ed uniformare il testo del nostro art. 80 alla Direttiva Europea.

La modifica si applica alle gare di appalto i cui bandi/inviti di gara siano pubblicati dopo il 15 dicembre, data di entrata in vigore del Decreto Legge.

A pochi giorni di uscita da tale decreto, è intervenuta anche la Legge di Bilancio (Legge 30.12.2018 n.145)  con una modifica normativa che ha destato parecchie polemiche, soprattutto in relazione agli obblighi di trasparenza ai quali sono tenute le amministrazioni pubbliche. Tale norma, tuttavia, non appare di diretta applicazione nella nostra Provincia nella quale, ricordiamo che le modalità di affidamento sono regolamentate dalla normativa provinciale.

Nel comma 912 della Legge di Bilancio è infatti confluita una norma “in deroga al codice degli appalti” che aumenta la soglia di affidamento diretto, consentendo alle stazioni appaltanti di effettuare una consultazione informale (senza obbligo di gara di appalto) tra 3 operatori economici per una fascia di appalto compresa tra i 40mila e i 150mila euro.

La norma, inoltre, interviene con una seconda semplificazione anche sulla fascia di importo tra 150mila euro e 350mila euro, prevedendo in questo caso l’obbligo di una procedura negoziata di almeno 10 operatori economici.

Altra modifica in materia di appalti pubblici è contenuta nel comma 130 della Legge di Bilancio, laddove viene alzata a 5.000 Euro la soglia (precedentemente fissata in Euro 1.000) al di sopra della quale le stazioni appaltanti sono obbligate ad acquistare beni e servizi tramite il mercato elettronico.

Anche tale norma, tuttavia, non appare di diretta applicazione nella nostra Provincia nella quale la norma provinciale (art. 36 ter 1 comma 6 della L.P. 23/1990) contiene il previgente importo di Euro 1.000.

Al di là di tali interventi sporadici, rimaniamo in attesa di conoscere la tanto annunciata riforma del codice nazionale, oltre che di sapere come si muoverà la nostra Provincia in relazione alle ultime modifiche normative contenute nella Legge di Bilancio, che riteniamo verranno discusse al Tavolo Lavoro appalti nel quale siede anche la nostra Associazione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.01.2019

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REFERENTE

Marzia Albasini
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