Decreto Ristori: cosa prevede per le imprese con dipendenti?

Proroga del termine per la presentazione del modello 770

(ART. 10 )

Il termine per la presentazione della dichiarazione 770, relativa all’anno d’imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

 

Cassa Integrazione, assegno ordinario e cassa in deroga

(ART. 12 )

Il decreto introduce ulteriori 6 settimane di cassa integrazione fruibili nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Le 6 settimane possono essere concesse decorso il periodo precedentemente autorizzato (ossia le 18 settimane concesse dal D.L. 104/2020), nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive previste dal DPCM 24 ottobre 2020.

Per l’accesso all’ammortizzatore sociale è previsto il versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del corrispondente semestre 2019, in misura pari:

  • al 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di CIG, se la riduzione del fatturato è stata inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro:

  • che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
  • che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1/01/2020
  • appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020 che dispone la chiusura o limitazione di determinate attività economiche.

La sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato dovrà essere effettuata del datore di lavoro attraverso apposita dichiarazione presente nella domanda di integrazione salariale  presentata all’INPS. La verifica dei requisiti indicati nell’autocertificazione sarà oggetto di controllo attraverso lo scambio dei dati tra INPS e Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande rimane confermato il termine della fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.

In fase di prima applicazione della norma, ed in attesa di un chiarimento da parte degli organi preposti, la scadenza per l’invio delle domande relative alle 6 settimane è fissata al 30 novembre 2020.

 

Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

(ART. 12 – PUNTO 9)

E’ prorogato fino al 31/01/2021 il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il blocco non si applica nelle ipotesi di:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • in caso di fallimento;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

 (ART. 12 – PUNTO 14)

Ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le 6 settimane di cassa integrazione è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo di massimo 4 settimane, nel limite delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, da fruire entro il 31/01/2021.

Sospensione dei versamenti dei contributi INPS e INAIL per le aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

(ART. 13)

Le aziende con attività prevalente rientrante nei codici ATECO riportati in questa tabella posso sospendere il pagamento dei contributi INPS e INAIL dovuti per la competenza del mese di novembre 2020

Il versamento della contribuzione sospesa dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate, con versamento della prima entro il 16/03/2021.

Scuole e misure per la famiglia

(ART. 22)

Viene modificata la precedente disciplina che prevedeva il diritto di effettuare la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i genitori con figli studenti in quarantena. Tale diritto riguarda adesso i genitori di figli di età inferiore a 16 anni (prima 14) e non solo per i casi di quarantena ma anche in caso di didattica a distanza (DAD).

Qualora i figli abbiano un’età compresa tra 14 e 16 anni i genitori hanno diritto di astensione dal lavoro senza retribuzione né indennità, senza riconoscimento di contribuzione figurativa e con conservazione del posto.

DATA DI PUBBLICAZIONE

30.10.2020

CONDIVIDI LA NOTIZIA