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Imposta comunale sulla pubblicità

Attenzione alle sanzioni.

Alcuni acconciatori di Trento hanno recentemente ricevuto la notifica di un avviso di accertamento relativo all’omesso pagamento della “Imposta Comunale Pubblicità Permanente” per l’anno 2008, proveniente dalla società “ICA Srl” (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione nel capoluogo).

Ricordiamo agli associati che, in base alla normativa di riferimento (D. Lgs. n. 507/1993), è soggetta a tale imposta qualsiasi “diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche … in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile ”.

È da dire che la definizione fornita dalla norma è talmente ampia da ricomprendere, in pratica, qualsiasi tipologia di messaggio pubblicitario, e cioè insegne, cartelli, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, ecc. Segnaliamo infatti che, nei casi in esame, gli avvisi di accertamento riguardano per lo più ipotesi – assai frequenti nella realtà – di esposizione in vetrina di semplici “poster” raffiguranti modelli/e, dai capelli variamente acconciati.

Nonostante tali poster siano, di norma, realizzati dalle ditte fornitrici di prodotti per l’acconciatura e rechino quindi il logo o il marchio di queste ultime, il soggetto passivo dell'imposta tenuto al pagamento – in via principale – è comunque l’acconciatore, cioè colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (residuando comunque, in capo a colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità , una responsabilità solidale al pagamento).

Va evidenziato che il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la diffusione di messaggi pubblicitari, a presentare al Comune apposita dichiarazione, al fine di indicare le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

L’ammontare dell’imposta è calcolato sulla base dei metri quadrati di superficie, partendo da una superficie minima imponibile, e con alcune soglie di esenzione, fra le quali meritano di essere segnalate quelle riguardanti:

  • le cd. insegne di esercizio, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  • i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso e attinenti all'attività esercitata che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Preme inoltre sottolineare, oltre al fatto che il metodo utilizzato per le procedure di accertamento in questione appare subdolo (la notifica della atto sanzionatorio non è infatti preceduta da alcuna ispezione o avviso di irregolarità), che l’importo dell’imposta accertato è inoltre maggiorato da interessi, sanzioni varie e spese di notifica.

Alla luce di quanto sopra invitiamo quindi le imprese associate ad informarsi in merito e, se del caso, a regolarizzare la propria situazione al fine di evitare spiacevoli conseguenze.

12/12/2008 visite: 18
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