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Lavoro notturno

Il Ministero del lavoro ha pubblicato una sua nota (prot. n. 13587 del 2 agosto 2010, in allegato) sulle sanzioni legate al superamento dei tempi di guida e di riposo previste dal Codice della strada (art. 178, c. 2 bis).

In particolare viene chiarito come "qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero (guida + altri tempi di lavoro*) non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore".
Con lavoro notturno viene considerata "ogni prestazione espletata durante la notte" (tra le 0.00 e le 7.00)
Ne consegue che deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che superi il limite di dieci ore ( guida + altri tempi di lavoro*) per ciascun periodo di ventiquattro ore, qualora si protragga per almeno quattro ore consecutive nella fascia oraria 0.00 - 7.00.
*Appare utile spiegare cosa si intenda per orario di lavoro, ovvero il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto: guida, carico, scarico, la pulizia e la manutenzione del veicolo, la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico. I periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo normale lavoro sono da considerarsi orario di lavoro.

09/08/2010 visite: 30
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