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Obbligatoria la scheda di trasporto

È diventata obbligatoria la scheda di trasporto che dovrà essere esibita obbligatoriamente dagli autisti agli organi deputati ai controlli.

È il committente il soggetto tenuto alla compilazione della scheda stessa. L'impresa (committente) che stipulerà il contratto di viaggio con il vettore senza adempiere alla compilazione della scheda di trasporto verrà comminata una sanzione da 600 a 1.800 euro. In caso di controllo su strada il conducente deve esibire la scheda di trasporto o, in alternativa, il contratto di trasporto o il documento di trasporto; qualora non fosse presente nessuno di questi documenti è previsto il fermo del veicolo e la sua restituzione solo dopo l'esibizione della documentazione. Come già sopra indicato è ritenuto documento equipollente (art. 3 del Decreto che si allega) il documento di trasporto che deve però contenere i dati riportati nella scheda di trasporto: vettore, committente, caricatore, proprietario della merce, tipologia di prodotto e luogo di carico e scarico della merce.

Inseriamo in formato elettronico il testo del decreto che approva la scheda di trasporto e relativo allegato

13/07/2009 visite: 26
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