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SISTRI: prorogati i termini di iscrizione

 

 

Con decreto 15 febbraio 2010, pubblicato in GU il 27 febbraio ed entrato in vigore il 28 febbraio, è stato prorogato l'obbligo di iscrizione al SISTRI al 30 marzo 2010 per il primo gruppo e al 29 aprile 2010 per il secondo gruppo

 

TERMINE ISCRIZIONE INIZIO OPERATIVITA’ SISTEMA
PRIMO GRUPPO – 30 MARZO 13 LUGLIO
SECONDO GRUPPO – 29 APRILE 12 AGOSTO

Si ricorda che al primo gruppo appartengono:

· i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli di cui all’art. 212 c.8 (trasportatori dei proprio rifiuti), con più di 50 dipendenti

· le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti:

· da lavorazioni industriali (art. 184 c.c) con più di 50 dipendenti

· da lavorazioni artigianali (art. 184 c.d) con più di 50 dipendenti

· dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (art. 184 c.g) con più di 50 dipendenti

· i commercianti ed intermediari di rifiuti

· i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati

· le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, di bonifica di siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero rifiuti) che raccolgono e trasportano rifiuti speciali

· le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10,(trasporti intermodali e marittimi) del presente decreto

mentre al secondo gruppo appartengono:

· Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli di cui all’art. 212 c.8 (trasportatori dei propri rifiuti), con meno di 50 dipendenti

· le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti:

· da lavorazioni industriali (art. 184 c.c) che hanno tra 11 e i 50 dipendenti

· da lavorazioni artigianali (art. 184 c.d) che hanno tra 11 e 50 dipendenti

· i rifiuti prodotti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (art. 184 c.g) che hanno tra 11 e 50 dipendenti

Si evidenzia inoltre che è stata modificato il modulo di iscrizione. Le iscrizioni dovranno essere effettuate con la nuova modulistica scaricabile dal sito www.sistri.it

 

22/01/2010

 

Allegati
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