| SISTRI: prorogati i termini di iscrizione
Con decreto 15 febbraio 2010, pubblicato in GU il 27 febbraio ed entrato in vigore il 28 febbraio, è stato prorogato l'obbligo di iscrizione al SISTRI al 30 marzo 2010 per il primo gruppo e al 29 aprile 2010 per il secondo gruppo
| TERMINE ISCRIZIONE
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INIZIO OPERATIVITA’ SISTEMA
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| PRIMO GRUPPO – 30 MARZO
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13 LUGLIO
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| SECONDO GRUPPO – 29 APRILE
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12 AGOSTO
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Si ricorda che al primo gruppo appartengono:
· i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli di cui all’art. 212 c.8 (trasportatori dei proprio rifiuti), con più di 50 dipendenti
· le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti:
· da lavorazioni industriali (art. 184 c.c) con più di 50 dipendenti
· da lavorazioni artigianali (art. 184 c.d) con più di 50 dipendenti
· dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (art. 184 c.g) con più di 50 dipendenti
· i commercianti ed intermediari di rifiuti
· i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati
· le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, di bonifica di siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero rifiuti) che raccolgono e trasportano rifiuti speciali
· le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10,(trasporti intermodali e marittimi) del presente decreto
mentre al secondo gruppo appartengono:
· Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli di cui all’art. 212 c.8 (trasportatori dei propri rifiuti), con meno di 50 dipendenti
· le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti:
· da lavorazioni industriali (art. 184 c.c) che hanno tra 11 e i 50 dipendenti
· da lavorazioni artigianali (art. 184 c.d) che hanno tra 11 e 50 dipendenti
· i rifiuti prodotti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (art. 184 c.g) che hanno tra 11 e 50 dipendenti
Si evidenzia inoltre che è stata modificato il modulo di iscrizione. Le iscrizioni dovranno essere effettuate con la nuova modulistica scaricabile dal sito www.sistri.it
22/01/2010
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