E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.11.2011 il Decreto interministeriale del 13.9.2011 che conferma per il 2011 la riduzione contributiva per i datori di lavoro esercenti attività edile che, si ricorda, sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze. La riduzione va applicata sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS ed all’INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.
La conferma per il 2011 è dovuta al fatto che le rilevazioni elaborate dagli enti interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile, hanno evidenziato che l’ammontare del gettito contributivo compensa sostanzialmente la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%, già fissata con il decreto ministeriale dello scorso anno.
L’inps con circolare nr. 154 del 14/12/2011 ha dato disposizioni per il recupero della riduzione contributiva:
Compilazione del flusso Uniemens
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:
- indicheranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia in corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito> di <CausaleACredito> “L206” di <AltreACredito>di <DenunciaIndividuale>;
- determineranno l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già operata - per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2011”, e lo esporranno in corrispondenza dell’elemento <SommaACredito> di <CausaleACredito>“L207” di <AltrePartiteACredito> di <Denuncia Aziendale>.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (pertanto entro e non oltre il 16 marzo 2012)