Ricevendo alcune segnalazioni da parte degli associati, ricordiamo che le attivita’ di ricostruzione unghie e applicazione di unghie artificiali sono attivita’ riconducibili e riservate alle imprese di estetica e quindi rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 1/90.
Le imprese di acconciatura possono limitarsi esclusivamente a svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico cosi’ come previsto dall’art. 7, comma 7 della legge 174/2005.
Legge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell'attività di acconciatore "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 204 del 2 settembre 2005
Art. 7
(Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore)
- L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
- L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
- L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
- Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
- I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
- Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
- L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.