Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi: le novità

Nella recente news del 9 maggio u.s. (a cui si rimanda) avevamo affrontato l’argomento riguardante l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Nella stessa si evidenziava infine che il MEF con apposito decreto può prevedere specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata dall’operatore IVA come, ad esempio, per le attività già oggi esonerate dall’emissione di scontrini e ricevute fiscali (art. 2 D.P.R. n. 696/1996).

NOVITA’ D.M. 10 MAGGIO 2019 IN G.U. 18 MAGGIO 2019 N. 115
Sono escluse dal nuovo obbligo:

a) le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi:

dell’articolo 2 del Dpr 21 dicembre 1996 n. 696 (es. cessioni di tabacchi; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; ecc.);

del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento)

del D.M. 27 ottobre 2015; (servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione);

b) le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

c) fino al 31 dicembre 2019, le operazioni collegate e connesse, nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (sono marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari del 2018);

d) le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (es. cessioni a bordo delle navi da crociera).

Le operazioni elencate continuano ad essere annotate nel registro corrispettivi.

Chi le effettua può comunque scegliere di procedere con la memorizzazione e trasmissione telematica.

Inoltre per le operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) resta fermo l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Infine il DM in questione nel confermare l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi riferiti alla cessione di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e delle cessione di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici stabilisce l’esonero fino al 31 dicembre 2019 per tutte le altre operazioni di cui all’articolo 22 Dpr 633/72 i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno percento del volume di affari dell’anno 2018e che quindi potranno continuare ad essere documentati con ricevute fiscali o scontrini fiscali.

Anche in questo caso chi le effettua può comunque scegliere di procedere con la memorizzazione e trasmissione telematica.

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.05.2019

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REFERENTE

Pier Giuseppe Gasperetti
Trentino Caf Imprese