Problematica smaltimento rifiuti

Si tratta in questo caso di rifiuto integro – che può anche essere pericoloso – che i riparatori, non essendo iscritti all’albo gestori ambientali per il trasporto in conto terzi, non sono abilitati a trasportare. Qualora, invece, dall’attività di riparazione derivino rifiuti consistenti in elementi non più funzionanti, i riparatori sono tenuti al ritiro degli stessi per i quali è sufficiente l’iscrizione semplificata per il trasporto in conto proprio, requisito di cui i medesimi riparatori sono già in possesso. In base alla normativa sulla titolarità legale dei rifiuti e sui requisiti previsti per il trasporto degli stessi, le case produttrici non possono quindi costringere i riparatori ad operare
contra legem obbligandoli a trasportare, senza esserne abilitati, apparecchiature non più funzionanti con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni, nonché a sostenere l’onere, non riconosciuto, di provvedere allo smaltimento delle richiamate apparecchiature delle quali non sono tenuti a rispondere.

DATA DI PUBBLICAZIONE

10.06.2008

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