Si tratta in questo caso di rifiuto integro – che può anche essere pericoloso – che i riparatori, non essendo iscritti all’albo gestori ambientali per il trasporto in conto terzi, non sono abilitati a trasportare.Qualora, invece, dall’attività di riparazione derivino rifiuti consistenti in elementi non più funzionanti, i riparatori sono tenuti al ritiro degli stessi per i quali è sufficiente l’iscrizione semplificata per il trasporto in conto proprio, requisito di cui i medesimi riparatori sono già in possesso.In base alla normativa sulla titolarità legale dei rifiuti e sui requisiti previsti per il trasporto degli stessi, le case produttrici non possono quindi costringere i riparatori ad operare contra legem obbligandoli a trasportare, senza esserne abilitati, apparecchiature non più funzionanti con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni, nonché a sostenere l’onere, non riconosciuto, di provvedere allo smaltimento delle richiamate apparecchiature delle quali non sono tenuti a rispondere.