Rinviato al 1°gennaio 2019 l’addio alla scheda carburanti.
distributori stradali nei confronti di titolari di partita Iva diventerà obbligatoria solo a partire dal 1° gennaio 2019. Resta, comunque, il
vincolo di adottare pagamenti tracciabili dal 1° luglio 2018 per gli acquisti di carburante per autotrazione, utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72.
non incide su due ulteriori obblighi la cui entrata in vigore rimane stabilita al
1° luglio 2018:
-
l’obbligo di
fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori e subcontraenti che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A.; -
l’obbligo di
fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori
effettuare da soggetti diversi dai distributori stradali di carburante.