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30.09.2014

IVA e crisi d’impresa: un salvataggio dalla Cassazione!

Il mancato versamento di iva (regolarmente dichiarata) per un importo annuo superiore a 50.000€ espone l’imprenditore non solo al recupero coattivo della somma ma anche ad un procedimento penale. In genere non si tratta di evasione ma di mancato versamento nel senso che il contribuente dichiara il proprio debito nella dichiarazione annuale ma non riesce a farvi fronte. La Cassazione con una recente sentenza ha ritenuto che in casi particolari l’imprenditore possa non essere condannato. “In caso di crisi finanziaria, non scatta la condanna per l’omesso versamento dell’Iva quando l’imprenditore è stato assolutamente impossibilitato a pagarla e non ha privilegiato gli altri creditori rispetto al fisco”. Questo è quanto ha affermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 37301 del 9 settembre 2014. L’imputato aveva espressamente dimostrato l'assoluta irreperibilità di risorse economiche cercando di ripianare i debiti contratti, dapprima, con risorse di altre società e, poi, impiegando denaro di sua personale disponibilità e aveva, altresì, rilevato che il debito Iva non era l'unico che la società aveva nei confronti dell'Erario, ma era l'unico rimasto insoluto: a fronte di una tale tesi difensiva, che tendeva, evidentemente, a escludere l'intento di privilegiare altre classi di creditori piuttosto che il fisco. La Cassazione, dunque, prendendo atto della crisi finanziaria, afferma che non è perseguibile penalmente l’imprenditore che abbia omesso il versamento dell’Iva a causa di una grave crisi di liquidità determinata da circostanze eccezionali e non prevedibili, ossia da cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non addebitabili. Sulla stessa linea la sentenza della Cassazione n. 5467 del 4 febbraio 2014) laddove si afferma che sono ipotizzabili casi in cui è possibile invocare l’assenza di dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligazione tributaria. A tali fini è tuttavia necessario provare che l’improvvisa crisi economica non sia imputabile all’imprenditore e che la stessa non possa essere fronteggiata tramite il ricorso a idonee misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. Altrettanto rilevante, infine, in materia di esclusione della responsabilità penale per omessi versamenti Iva dovuti a crisi di liquidità, è la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 15176 del 3 aprile 2014 che ha stabilito che: “Non è punibile per mancato pagamento dell’Iva l’imprenditore che ha una crisi di liquidità dovuta al ritardo nel saldo da parte dei clienti”. Read more