70 indici sintetici di affidabilità fiscale

Tali indicatori statistico-economici hanno
sostituito gli studi di settore e i parametri
(vedi "Addio studi di settore: arrivano gli indici di affidabilità"), per dar vita a un nuovo rapporto tra contribuenti e fisco, che consentirà a imprese e professionisti di verificare, con maggiore trasparenza, la correttezza della loro condotta.
Gli indici sintetici di affidabilità, infatti, si basano su un insieme di indicatori elementari di affidabilità e anomalia e consentono di misurare, su scala da 1 a 10, l'attendibilità del percorso fiscale del contribuente. I contribuenti che si posizionano sui
gradini più alti della scala avranno
benefici, come:
· l’
ESONERO dall’apposizione del
visto di conformità per la
compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
· l’
ESONERO dall’apposizione del
visto di conformità ovvero dalla prestazione della
garanzia per i
rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
· l’
ESCLUSIONE dell’applicazione della
disciplina delle
società non operative [
ex
art. 30
L. n. 724/1994 anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’art. 2
D.L. n. 138/2011];
· l’
ESCLUSIONE degli
accertamenti basati sulle
presunzioni semplici [
art. 39
, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 54
, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972];
· l’
ANTICIPAZIONE di
almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei
termini di decadenza per l’attività di accertamento [
previsti dall’
art. 43
, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57
, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972];
· l’
ESCLUSIONE della
determinazione sintetica del reddito complessivo [
art. 38
D.P.R. n. 600/1973], a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
I nuovi 70 Indici sintetici di affidabilità riguarderanno circa
1,4 milioni di contribuenti. In particolare:
  • 29 Indici
    saranno elaborati per il
    settore del commercio; tra le attività interessate vi sono quelle del commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all’ingrosso di mobili;
  • 17 gli Indici individuati per il
    comparto dei servizi (carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ma anche intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici).

15 nel
comparto manifatture e riguardano, tra gli altri, la fabbricazione di articoli da viaggio, borse, la fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma.

9 per i
professionisti e riguardano diverse attività di
lavoro autonomo, tra le quali quelle dei disegnatori grafici, dei geometri e degli studi legali.
Nell’allegato [PROVVEDIMENTO PROT. 191552 del 22 settembre 2017 Agenzia Entrate] l’approfondimento delle
attività economiche per le quali sono stati
indicati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.09.2017

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