Addio studi di settore: arrivano gli indici di affidabilità

A CHI SI RIVOLGONO Gli indici riguardano gli
esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta.
IN COSA CONSISTONO Con gli indici viene verificata
la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale del contribuente valutandone il grado di affidabilità con una scala da 1 a 10.
Servirà anche al fine di consentire allo stesso, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al relativo regime premiale. Verranno approvati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro il
31 dicembre del
periodo d’imposta per il quale sono applicati e saranno soggetti a
revisione almeno ogni
due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione.
L’Agenzia delle Entrate individuerà, tramite un Provvedimento che verrà emanato entro il mese di gennaio di ciascun anno, le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2017, il Provvedimento dell’Agenzia verrà emanato
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra correttiva.
DA DOVE ARRIVANO LE INFORMAZIONI I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sono acquisiti dalle
dichiarazioni fiscali, dalle
fonti informative disponibili presso l’
Anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l’INPS, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché da “altre fonti”.
I
contribuenti, ai quali si applicano gli indici, dichiarano i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
COMPILAZIONE E TRASMISSIONE Per la trasmissione dei dati l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti e degli intermediari, oltre agli elementi e le informazioni derivanti dall’elaborazione e dall’applicazione degli indici,
programmi informatici per la compilazione e la trasmissione.
MIGLIORARE IL PROPRIO INDICE DI AFFIDABILITÀ I contribuenti interessati potranno inoltre indicare nelle dichiarazioni fiscali
ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al relativo regime premiale.
Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell’IRAP e determineranno un maggior volume di affari rilevante ai fini dell’IVA. La dichiarazione degli importi non comporterà l’applicazione di
sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il
pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
CASI DI ESONERO Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente: – ha
iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
– dichiara
ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, comma 1 T.U.I.R. di
ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
REGIME PREMIALE In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, saranno riconosciuti i seguenti
benefìci:
· l’
esonero dall’apposizione del
visto di conformità per la
compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
· l’
esonero dall’apposizione del
visto di conformità ovvero dalla prestazione della
garanzia per i
rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
· l’
esclusione dell’applicazione della
disciplina delle
società non operative ex art.30 L. n. 724/1994 anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'art.2 D.L. n. 138/2011;
· l’
esclusione degli
accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972;
· l’
anticipazione di
almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei
termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
· l’
esclusione della
determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Fonti: – Art. 7-
bis D.L. 22 ottobre 2016, n. 193;
– Art. 9‐bis D.L. 24 aprile 2017 n. 50

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.07.2017

CONDIVIDI LA NOTIZIA