Aggiornamento in tema di subappalti e limiti alle percentuali di subappalto

La Corte di Giustizia Europea ha pronunciato la sentenza 26 settembre 2019 (causa C-63/18) con la quale ha dichiarato contrario alla normativa comunitaria il limite imposto al subappalto previsto dal Codice nazionale dei contratti.

Secondo la Corte di giustizia europea, l’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi sarebbe infatti contrario alla normativa comunitaria.

Come noto, nel frattempo il Decreto sblocca-cantieri lo scorso aprile aveva innalzato al 40% tale limite, ma questo innalzamento della quota non sembra sufficiente per superare le contestazioni della Corte di Giustizia.

La norma nazionale contestata vale anche nella nostra provincia, a causa di un rinvio alla normativa nazionale presente nella nostra legge provinciale L.P. 2/2016 laddove all’art. 26 prevede che: “Per l’individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia”.

Nell’attesa di conoscere le scelte operate dal legislatore nazionale, la Provincia ha diramato una propria circolare nella quale ha consigliato ai Comuni ed ai propri enti di disapplicare l’art.105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile.

Inoltre, per gli appalti in corso il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto, ha consigliato di rettificare i documenti di gara (es. bando o lettera di invito, disciplinare, capitolato speciale, etc.) nella parte in cui prevedono il limite di quota subappaltabile, concedendo eventualmente una proroga del termine di presentazione delle offerte, salvo il caso in cui le amministrazioni motivino nel provvedimento a contrarre la limitazione del subappalto.

Ha infatti precisato che “le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque limitare o non ammettere il subappalto, dandone conto con adeguata motivazione nel provvedimento a contrarre, in relazione alla specificità del settore economico interessato dall’appalto o alla natura dei lavori o della prestazione da subaffidare”.

A seguito di tale circolare, la Provincia ha altresì elaborato nuove linee guida contenenti indicazioni a carattere vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale.

Il consiglio per le imprese resta sempre quello di verificare attentamente la documentazione di gara, per conoscere i reali limiti di subappalto previsti in ogni caso specifico.  Ricordiamo infatti che il testo del bando/invito di gara rimane il riferimento normativo fondamentale per la singola gara di appalto.

L’ufficio appalti rimane a disposizione per ogni eventuale valutazione di casi specifici.

 

Scarica qui la Circolare provinciale n.675903 d.d. 31 ottobre 2019

 

Scarica qui le Linee Guida con le indicazioni per il subappalto Informativa n. 144659 d.d. 4 marzo 2020

DATA DI PUBBLICAZIONE

05.03.2020

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REFERENTE

Marzia Albasini
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