Appalti con il servizio sanitario: NSO anche per i servizi

A decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti gli appalti del Servizio Sanitario – sia per la fornitura dei beni che per le prestazioni di servizi dovranno transitare dal Nodo Smistamento Ordini, noto come NSO.

In particolare, gli Enti del sistema sanitario saranno obbligati a:

  • emettere tutti i propri ordini di acquisito di beni o servizi tramite ordini in formato elettronico;
  • pagare solamente le fatture collegate a ordini validati e trasmessi agli Enti del Sistema sanitario al NSO.

L’NSO è una piattaforma intermediaria, molto simile al Sistema di Interscambio (SdI) adottato per la fatturazione elettronica, che ha il compito di gestire e convalidare la trasmissione telematica degli ordini d’acquisto della sanità pubblica.

Gli ordini elettronici gestiti, si possono riepilogare in:

  • Ordine semplice, emesso dal cliente (azienda pubblica del SSN) al fornitore. In questo scenario, eventuali interazioni tra cliente e fornitore devono avvenire al di fuori della piattaforma NSO;
  • Ordine pre-concordato, emesso dal fornitore, previa autorizzazione dell’amministrazione pubblica. Il cliente, in maniera opzionale, può inviare al fornitore un ordine di riscontro;
  • Ordine completo, emesso dal cliente al fornitore che, a sua volta, può inviare una risposta di accettazione, rifiuto o modifica dell’ordine inviato dall’amministrazione pubblica. Il cliente, poi, se lo ritiene necessario, può inviare un ordine di riscontro.

Tutte le imprese che sono interessate agli appalti del settore sanitario sono invitate a dotarsi del codice “identificativo del Destinatario”, che deve essere comunicato al cliente (Cliente pubblico del Servizio sanitario) per ricevere gli ordini di acquisto elettronici.

Il Codice Identificativo del Destinatario è necessario per fare in modo che la piattaforma che si occupa della consegna dell’ordine (NSO) sappia a quale indirizzo del destinatario (l’impresa fornitrice della Pubblica Amministrazione) deve essere consegnato l’ordine.

La procedura che prevede l’acquisizione del codice identificativo del Destinatario (fornitore) è simile a quella della fattura elettronica. Tale codice identificativo può essere di diversi tipi:

  • una PEC (indirizzo di posta elettronica certificata); oppure
  • un codice univoco attribuito al fornitore dal Sistema di Interscambio; oppure
  • un codice attribuito da un intermediario con accreditamento PEPPOL

E’ necessario che il Canale (WS o SFTP) per il quale si chiede l’abilitazione sia già accreditato per la trasmissione/ricezione delle Fatture Elettroniche.

Ne consegue che:

  • per i soggetti che già dispongono di un Canale accreditato per le Fatture Elettroniche, è sufficiente abilitare il medesimo canale anche per la trasmissione/ricezione degli Ordini; mentre
  • i soggetti che ancora non dispongono di un Canale accreditato, dovranno dapprima concludere la procedura di accreditamento per la trasmissione/ricezione delle Fatture Elettroniche per i canali WS o SFTP. E poi procedere all’abilitazione alla trasmissione/ricezione degli Ordini.

Per approfondimenti sull’accreditamento del canale vedi qui

Scarica qui le Linee Guida per l’utilizzo del NSO

Per approfondimenti: Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’economia e delle Finanze – NSO

Precedenti articoli sul tema: APPALTI CON IL SERVIZIO SANITARIO: OBBLIGATORIO IL NSO

DATA DI PUBBLICAZIONE

23.12.2020

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REFERENTE

Marzia Albasini
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