APPALTI PUBBLICI: le nuove proroghe previste dall’ordinanza provinciale 6 maggio
La nuova ordinanza provinciale del 6 maggio 2020 sospende i termini degli appalti pubblici ed aggiorna così quanto previsto dalla precedente ordinanza del 27 marzo 2020 (vedi articolo).
PROROGHE:
Viene aggiornata la proroga alla data del 23 maggio 2020 per gli appalti già in corso relativi a:
– tutte le gare di appalto già avviate ed in corso ed il cui termine non è ancora scaduto – lettere A e B della precedente ordinanza;
– tutti i termini, anche perentori, per la presentazione dei documenti necessari per la stipula dei contratti, a seguito di già avvenuta aggiudicazione (per esempio termini per presentare i documenti per la verifica dei requisiti o termini per presentare cauzioni/fidejiussioni o dichiarazioni per la firma del contratto) – lettera C della precedente ordinanza;
– la firma dei contratti, se l’impresa non può firmare digitalmente il contratto – lettera E della precedente ordinanza;
– termini per la realizzazione dei lavori, servizi e forniture – lettera F della precedente ordinanza
La nuova ordinanza, tuttavia, precisa che:
- Le Amministrazioni possono comunque interrompere la sospensione anche prima del 23 maggio, comunicando il nuovo termine di presentazione delle offerte ai concorrenti invitati;
- Le sospensioni non riguardano i nuovi appalti successivi alla data della nuova ordinanza, ossia quelli successivi al 6 maggio 2020.
- I nuovi contratti dovranno essere stipulati in via prioritaria con la firma digitale;
- Le amministrazioni prevedono il sopralluogo obbligatorio solo nei casi in cui sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta.
ADEMPIMENTI SICUREZZA COVID
Per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, le imprese sono tenute ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (vedi qui i protocolli) adeguando conseguentemente la documentazione della sicurezza (PSC, DUVRI, POS).
I nuovi costi derivanti dall’applicazione di tali misure sono riconosciuti dall’Amministrazione quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In prima applicazione, nell’attesa di individuare un elenco prezzi specifico o disposizioni provinciali o statali in merito, sono riconosciuti in una percentuale compresa tra il 1% e il 4% sulla base dell’importo a base di affidamento e su uno specifico computo che li prevede.
L’ordinanza precisa che tali oneri non rilevano ai fini della qualificazione degli operatori economici.
I progetti già in corso e non ancora approvati dovranno essere integrati e i contratti adeguati con inserimento della nuova clausola contrattuale e con accantonamento della spesa – punto 6 della nuova ordinanza.
I progetti già approvati si intendono invece automaticamente integrati con tali oneri. Sarà onere dell’Amministrazione avvisare i concorrenti o gli appaltatori di tale previsione – punto 7 della nuova ordinanza.
Gli appalti in corso dovranno essere adeguati con modifica del contratto – punto 8 della nuova ordinanza
L’ordinanza, ancora, precisa che l’emergenza sanitaria in atto è considerata quale causa di forza maggiore, che giustifica quindi i ritardi nell’esecuzione dell’appalto, escludendo così l’applicazione di penali da ritardo o, dall’altra parte, richiesta di indennizzi da parte dell’appaltatore.
Per gli approfondimenti si rinvia all’ordinanza allegata – punti da 1 a 9.
Ordinanza_Presidente_PAT_6_maggio_2020 (1)