Appalti Pubblici Provinciali: leggi le novità

Le modifiche proposte si sono rese necessarie a seguito di alcune osservazioni formulate da parte dello Stato sulla recente Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016, con cui la Provincia ha recepito le direttive europee sugli appalti pubblici. A seguito di tali osservazioni, la Provincia di Trento (unitamente alla provincia di Bolzano) ha intrapreso un percorso di confronto con le strutture statali in relazione al sopravvenuto codice dei contratti pubblici nazionale, con l’impegno reciproco, delle Province e dello Stato, di non proporre ricorso costituzionale contro i rispettivi provvedimenti legislativi. (Ricorso che potrebbe essere proposto dallo Stato contro la nostra Legge Provinciale entro la metà di gennaio). Gli emendamenti attualmente proposti nella Legge di Stabilità provinciale costituiscono quindi la traduzione formale dell’accordo raggiunto dalla Provincia con le strutture ministeriali relativamente ad una prima serie di istituti. L’adeguamento dell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici verrà
successivamente portato a termine con un ulteriore intervento legislativo, in considerazione del correttivo al codice dei contratti nazionale, che è attualmente in fase di elaborazione a livello nazionale.
Si è reso in particolare necessario
modificare la disciplina provinciale mediante rinvio alla disciplina statale per una serie di istituti che rientrano nella competenza legislativa dello Stato. Tra questi rientrano le norme sulla
pubblicità degli atti di gara e sull’
avvalimento.
Verrà adeguata la normativa sui
motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice appalti, con la conseguente probabile necessità di adeguare i moduli di dichiarazione (allegato A) per le gare di appalto, nei quali si dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Allo stesso modo verrà adeguata alla normativa nazionale la disciplina del
soccorso istruttorio, che consente al concorrente partecipante alla gara di appalto di integrare eventuali dichiarazioni o documenti mancanti. Rimane, invece, a livello provinciale la previsione della gratuità del soccorso istruttorio, che invece a livello nazionale è soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria (prevista nel bando di gara, in misura compresa tra l’uno per mille e l’uno per cento).
Per quanto riguarda le
commissioni tecniche, è stata proposta l’estensione al Presidente delle commissioni tecniche delle cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale e statale e già applicate ai commissari delle commissioni, diversi dal presidente.
Tra gli adeguamenti più critici, si segnalano le nuove norme che riguarderanno:
  • il sistema delle garanzie. A livello locale l’art.31 della Legge provinciale 2/2016 aveva eliminato l’obbligo di presentare la garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria) per le gare di lavori pubblici in economia e con procedura negoziata (fino a 2milioni di Euro) e per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea (attualmente pari a 209.000 euro). La norma, inoltre, per le gare in cui era dovuta la cauzione prevedeva che la stessa avesse importo pari a 1% dell'importo posto a base di gara.
L’adeguamento alla normativa nazionale – in conformità all’art.93 del Codice appalti – imporrà per ogni gara di appalto l’onere di presentare in fase di offerta la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di appalto. La Stazione appaltante potrà motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino al 1% ovvero incrementarlo sino al 4%. Per le garanzie definitive si applicherà l’art. 103 del Codice appalti.
  • La disciplina del
    subappalto. Rimarrà in vigore il pagamento diretto dei subappaltatori come regola generale, che vale a livello provinciale senza eccezioni.
L’adeguamento al nuovo codice appalti, tuttavia, ridurrà drasticamente le possibilità di procedere con il subappalto in quanto impone come limite massimo di quota subappaltabile la quota del 30% dell’importo totale del contratto. A livello locale era rimasta in vigore la previgente disciplina che, nell’ambito dei lavori, prevedeva come limite di subappalto la quota massima del 30% dell’importo della categoria prevalente. Le categorie scorporabili, invece, potevano essere interamente subappaltate. Unica eccezione era rappresentata dalle categorie ad alta specializzazione (cosiddette SIOS) che potevano essere a loro volta subappaltate nel limite del 30% laddove avessero superato il 15% dell’importo di appalto. L’adeguamento al nuovo codice appalti, invece, impone come limite massimo il 30% dell’importo totale del contratto, a prescindere dalla categoria di appartenenza delle singole lavorazioni. Fermo restando tale limite, inoltre, le categorie SIOS ad alta specializzazione saranno subappaltabili entro il limite del 30% di categoria in tutti i casi in cui il loro importo superi il 10% dell’importo a base di appalto. Si raccomanda, pertanto, di valutare attentamente il bando / invito di gara al fine di verificare quali saranno i limiti massimi di subappalto e, conseguentemente, l’effettivo possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara come concorrente singolo oppure se si renderà necessario partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese (ATI). Viene invece confermata la possibilità per la Provincia di emanare
linee guida vincolanti per tutte le amministrazioni aggiudicatrici del territorio, nel rispetto dei principi desunti dalle linee guida di ANAC. A questo fine si prevede la sottoscrizione con ANAC di uno specifico protocollo di reciproca collaborazione.
Viene confermata la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici provinciali di avvalersi dell’
elenco provinciale dei commissari tecnici per la valutazione delle offerte negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria e, fino alla piena operatività dell’analogo albo di ANAC, anche negli appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
È stato inoltre condiviso con ANAC un intervento normativo provinciale in materia di
qualificazione delle stazioni appaltanti locali (es. Comuni sopra una certa soglia dimensionale, Associazioni di Comuni, Comunità, etc..) e conseguente riorganizzazione dei soggetti competenti a svolgere procedure di affidamento, in coerenza con quanto stabilito dalla disciplina statale.
Ci auguriamo che nella Legge di Stabilità trovino spazio tra gli emendamenti anche
le richieste formulate dalla nostra Associazione, unitamente alle altre Associazioni di categoria, in riferimento alla necessità di prorogare norme in imminente scadenza che riteniamo abbiano una particolare importanza per il settore.

DATA DI PUBBLICAZIONE

27.12.2016

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