Appalti pubblici: pubblicate finalmente le modifiche al Regolamento Provinciale!

Le modifiche – confluite nel D.P.P. 17-31 d.d. 20.10.2015 e pubblicate sul BUR n.43 d.d. 27.10.2015 – entreranno
in vigore con il prossimo 11.11.2015.
Tre le novità introdotte e di seguito riassunte:
Elenchi Telematici per la Scelta delle imprese da invitare alle gare di appalto (art. 54 commi 2 e 3 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012).
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento appalti provinciale, ogni Ente pubblico istituisce un proprio elenco telematico delle imprese, da cui attingere ai fini della selezione delle imprese da invitare alle gare di appalto mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il medesimo elenco può essere utilizzato anche per la selezione delle imprese per le gare di appalto mediante
cottimo fiduciario.
Con la nuova modifica al regolamento viene introdotto
in capo alle imprese un onere di aggiornamento dei dati contenuti negli Elenchi telematici. L’aggiornamento deve essere effettuato
entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni dei dati e delle dichiarazione fornite all’atto dell’iscrizione.
Ricordiamo che tra i dati richiesti – oltre all’attestazione S.O.A. o l’iscrizione alla C.C.I.A.A. – vengono dichiarati i requisiti di ordine generale (art. 38 del Codice appalti), l’iscrizione alle white list e l’organico aziendale, con le relative qualifiche dei dipendenti assunti. La modifica del regolamento introduce anche una
sanzione per il mancato aggiornamento: per il caso in cui l’Amministrazione rilevi la non veridicità dei dati dichiarati viene stabilita la
sospensione dell’impresa dall’Elenco telematico per due mesi.
Purtroppo non è ancora stata recepita la nostra richiesta – più volte avanzata – di unificazione degli elenchi telematici anche al fine di consentire alle imprese un aggiornamento più rapido ed agevole. L’Associazione, unitamente alle altre categorie imprenditoriali presenti al Tavolo di lavoro per gli appalti, si è già attivata per sollecitare formalmente la creazione di un accesso unico agli Elenchi che consenta un aggiornamento immediato, anche alla luce dei tempi ristretti per l’aggiornamento e della sanzione prevista.
Innalzamento del numero di concorrenti da invitare alle procedure ristrette (art. 54 comma 5 e 178 comma 1 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012).
E’ stata accolta la nostra richiesta di innalzare il numero dei correnti da invitare alle procedure di cottimo fiduciario e alle procedure negoziate. Alla luce delle modifiche introdotte il nuovo quadro di riferimento delle procedure di gara di appalto diviene il seguente:

Importo di appalto Procedura di gara Numero di imprese
Fino 50.000 Euro Amministrazione diretta Trattativa privata con 1 impresa Eventuale sondaggio informale con 3 imprese
da 50.000 a 500.000 Euro Cottimo fiduciario 12 imprese (nella versione precedente erano 7)
da 500.000 a 2.000.000 Euro Procedura negoziata (senza previa pubblicazione di bando) 20 imprese (nella versione precedente erano 12 le imprese da invitare per gli appalti fino a 1.000.000) *
(*) Viene così creata una unica fascia di gara con 20 imprese per le procedure negoziate NOTA BENE: Viene fatta salva la
possibilità di diminuire il numero delle imprese per i casi di opere specialistiche in cui non ci siano aspiranti concorrenti idonei in tale numero da invitare.

Libro del personale ai fini della sicurezza e regolarità del lavoro (art. 217 comma 7 ter del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012).
La modifica ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 il periodo di esenzione di tenuta del Libro del Personale per gli appalti sotto 500mila euro (cottimi fiduciari). Purtroppo non è stata recepita la nostra richiesta di proroga anche delle sanzioni per la mancata tenuta del libro per appalti di importo superiore. Ricordiamo quindi che presso ogni cantiere nato da appalto di lavori di importo superiore a Euro 500.000, l’appaltatore o il concessionario deve tenere il Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, pena l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art.106 comma 8 del Regolamento, di seguito riassunte:
  • in caso di omessa tenuta del libro: 1000 euro;
  • in caso di irregolare tenuta: 100 euro per ogni lavoratore per il quale si sia omessa la registrazione o questa sia incompleta; detto importo è raddoppiato, rispettivamente triplicato, in caso di accertata omessa o incompleta registrazione dopo un primo, rispettivamente un secondo accertamento, con esito negativo, della situazione di cantiere.
Il Libro – previsto come obbligo contrattuale – è tenuto utilizzando il modello conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta provinciale e si ritiene debba essere messo a disposizione dalla stazione appaltante.

DATA DI PUBBLICAZIONE

26.10.2015

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