Aumento prezzi dei materiali: 320 milioni per le compensazioni

Nel nuovo Decreto Legge che individua le misure urgenti previste per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, l’articolo 23 è di particolare interesse per gli appalti pubblici.

La norma vuole mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dunque, può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto.

Si tratta di una misura finalizzata a ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l’impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa dell’aumento del prezzo dei materiali, nell’attesa che si concluda l’istruttoria delle istanze di compensazione.

Questa anticipazione attinge all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il Ministero, che a tal fine viene incrementato di ulteriori 320 milioni.

Rispetto alle bozze di decreto che erano state rese disponibili nei giorni scorsi, invece, è saltata la norma sull’eliminazione delle penalità per le imprese titolari di contratti pubblici che a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e degli aumenti dei prezzi sospendono l’esecuzione dei lavori o ne chiedono la proroga. La norma era tanto attesa perché avrebbe consentito di dare maggior tempo alle imprese per completare le opere messe a rischio dal caro-materiali e dalla difficoltà di reperimento degli stessi, salvaguardandole dall’applicazione di penali da ritardo e consentendo loro di sospendere i lavori per cause di forza maggiore.

 

Clicca qui per scaricare l’articolo 23 del nuovo Decreto

DATA DI PUBBLICAZIONE

24.03.2022

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REFERENTE

Marzia Albasini
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