Autotrasporto merci: codici tributo per credito d’imposta per acquisto gas naturale

Sono stati istituiti i codici tributo per il mese di dicembre per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese a parziale copertura dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il Decreto Legge Aiuti Quarter ha esteso al mese di dicembre il credito d’imposta per le imprese energivore e gasivore, nonché per quelle non energivore e non gasivore. Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, i codici tributo saranno i seguenti:

  • “6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022);
  • “6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022);
  • “6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022);
  • “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale.

 

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023 mediante compensazione in F24 oppure ceduti solo per interi a terzi.

Confartigianato Trasporti ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate ottenendo il riconoscimento del Credito d’Imposta per il consumo di gas anche per le imprese del settore trasporti.

Nella Circolare n.20/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2022, infatti, viene prevista la possibilità di usufruire del Credito d’Imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale. “Il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un uso energetico del gas stesso. Si precisa, al riguardo, che l’accesso al beneficio fiscale in commento è subordinato all’effettivo utilizzo, da parte dell’acquirente, del gas acquistato per autotrasporto; ne consegue che sono esclusi dall’agevolazione i soggetti rivenditori, non utilizzatori del gas stesso.”

A tal proposito Confartigianato ha ritenuto opportuno proporre apposito interpello per aver riconosciuto il diritto anche ai trasportatori e, in data 29.11.2022, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 36/E in cui viene fornito riscontro positivo: “Le norme che disciplinano il credito d’imposta in esame in favore delle imprese gasivore e non gasivore prevedono che l’accesso al beneficio fiscale sia subordinato all’acquisto di gas naturale (senza ulteriori specifiche rispetto alla tipologia di gas). In considerazione di ciò si ritiene pertanto che l’impresa che acquisti GNL possa fruire, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti, del credito d’imposta riconosciuto sia in favore delle imprese gasivore sia in favore di quelle non gasivore, a nulla rilevando la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato“.

DATA DI PUBBLICAZIONE

23.12.2022

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REFERENTE

Andrea de Matthaeis
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