AUTOTRASPORTO – TACHIGRAFO: i documenti da tenere sul veicolo

Il conducente deve avere al seguito:

  • Registrazioni degli ultimi 28 giorni più la registrazione della giornata in corso (dischi);
  • Carta del conducente;
  • Registrazioni manuali degli ultimi 28 giorni (se effettuate);
  • Sanzioni subite negli ultimi 28 giorni.

L’impresa fornisce al conducente un numero sufficiente di dischi omologati e adatti all’uso del tachigrafo; il titolare dell’azienda e il conducente provvedono affinchè la stampa dei dati possa effettuarsi correttamente (non c’è una quantità di carta predeterminata, ma è utile sapere che per ogni controllo su strada possono essere eseguite 62 stampe).

In caso di sanzione, è opportuno che il conducente esibisca e chieda di inserire nel verbale:

  • Attestato di frequenza del corso sulla normativa e uso tachigrafo (corso di 8 ore valido 5 anni);
  • Documento riepilogativo sui tempi di guida/riposo e tachigrafo;
  • Resoconto attività degli ultimi 90 giorni.

L’azienda deve conservare per 1 anno:

  • Dischi dei dipendenti;
  • Dati scaricati dalle carte del conducente;
  • Registrazioni manuali degli autisti;
  • Dati scaricati dai tachigrafi digitali;
  • Sanzioni subite dagli autisti e dalla ditta.

Lo scarico dei dati deve avvenire:

  • Entro 90 giorni (tachigrafo);
  • Entro 28 giorni (carta del conducente);
  • Prima della cessione del veicolo;
  • Prima di sostituire il tachigrafo;
  • Prima che il conducente lasci l’impresa;
  • Prima della scadenza della carta;
  • Su richiesta dell’autorità di controllo.

Si ricorda che i dati devono essere conservati in duplice copia, è consentito il servizio di scarico dati da parte di terzi (con comunicazione al Servizio Lavoro).

DATA DI PUBBLICAZIONE

04.10.2018

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REFERENTE

Andrea de Matthaeis
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