Bilancio società di capitali:obbligo di inserire vantaggi economici e agevolazioni ricevute dalla PA

Più in particolare, l’articolo 1, comma 125, terzo periodo, L. 124/2017 stabilisce, con decorrenza a partire dall'esercizio 2018, che
"
le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente".
Vi è l’esonero alla comunicazione se le somme complessivamente ricevute dall’impresa sono state inferiori ad Euro 10.000,00. Nella sostanza occorrerà indicare in Nota integrativa i seguenti elementi:
  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione del soggetto erogante;
  • Somma incassata nel 2018; (occorre riportare le somme incassate nel 2018 e non la competenza);
  • Data di incasso;
  • Causale dell’incasso.
Per pubblica amministrazione si intende sia le PA ma anche le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalla PA. Attenzione: il medesimo comma 127 prevede che l’inosservanza di tale obbligo comporta per le società la restituzione delle somme erogate ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di deposito del bilancio. Pur auspicando opportuni chiarimenti, in particolare su tale “pesante regime sanzionatorio”, si invita ad attenersi a quanto sopra riportato.

DATA DI PUBBLICAZIONE

04.03.2019

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