Cambiamenti significativi manovra economica 2010

FINESTRE PERSONALIZZATE Fine, per chi matura i requisiti pensionistici* dal 1° gennaio 2011, delle finestre trimestrali;
  • Le nuove finestre si aprono 18 mesi dopo la maturazione del requisito per gli autonomi e 12 per i dipendenti.
  • Quindi un dipendente che maturerà i requisiti il 31/01/2011 avrà la pensione in febbraio 2012 mentre un autonomo che maturerà i requisiti sempre il 31/01/2011 avrà la pensione in agosto 2012;
  • Chi matura i requisiti entro il 31/12/2010 mantiene le vecchie finestre.
  • BISOGNA PRESTARE MOLTA ATTENZIONE AL MESE IN CUI SI MATURA LA PENSIONE CHE E’ IL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI, fare le decorrenze diventa più problematico nei casi di requisito raggiunto alla fine di un mese (nel senso che bisogna essere sicuri del totale settimane perché dal mese successivo si matura il requisito mentre prima si controllava il raggiungimento nel trimestre).
  • Per quanto riguarda la
    GESTIONE SEPARATA abbiamo solo la finestra dei 18 mesi;
  • Le pensioni da liquidare in regime di
    TOTALIZZAZIONE hanno la solo la finestra dei
    18 mesi.
  • Per
    GESTIONE SEPARATA e
    PENSIONI IN
    TOTALIZZAZIONE si applicano quindi le stesse decorrenze per le pensioni dei lavoratori autonomi.
*requisito pensionistico = aver raggiunto il diritto in base alla contribuzione e all’età se prescritta. Diverso dalla finestra che invece è la prima data utile per la percezione della pensione. SONO ESCLUSI da questa normativa e quindi mantengono i vecchie decorrenze:
  • donne che optano per il sistema di calcolo contributivo (35 anni e 57 e 58 di età se dipendenti o autonome);

    (Tuttavia, sulle due questioni, occorrerà acquisire il parere degli enti previdenziali e del Ministero del lavoro)
  • le pensioni di REVERSIBILITA’, la decorrenza resta ferma al mese successivo al decesso del dante causa;
  • le pensioni di INABILITA’, la decorrenza è sempre il mese successivo alla presentazione della domanda.
DEROGHE mantengono l’attuale disciplina
  • i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento alla specifica attività lavorativa.
  • I lavoratori che al 30/06/2010 avevano in corso un periodo di preavviso e maturano i requisiti di età e di contribuzione entro la cessazione del rapporto di lavoro.
  • I lavoratori in mobilità con accordi sindacali stipulati prima del 30/04/2010 che maturano i requisiti nel periodo di mobilità. I lavoratori in mobilità lunga sempre con accordi collettivi sindacali prima del 30/04/2010. Questa deroga vale solo per 10.000 lavoratori in tutta Italia.
PROGRAMMAZIONE AUMENTO ETA’ PENSIONABILE
  • Dal 2015 ogni 3 anni verrà aumentata l’età pensionabile in relazione alla speranza di vita e verrà emanato un decreto 12 mesi prima di tale scadenza. Questo aumento riguarderà anche il requisito anagrafico per l’assegno sociale, non dovrebbe però riguardare le prestazioni per gli invalidi civili.
DIPENDENTI PUBBLICI
  • Le lavoratrici del settore pubblico possono accedere al pensionamento di vecchiaia con i requisiti a 61 anni di età entro il 31/12/2011. Dal 01/01/2012 l’età di pensionamento sarà di 65 anni.
NUOVA NORMATIVA PER RICONGIUNZIONI E COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA
  • Dal 30/07/2010 portare i contributi INPDAP all’INPS è oneroso e si usa solo la legge 29/79 art. 1, mentre prima si poteva utilizzare la legge 322/58 che era gratuita ma è stata abrogata dall’entrata in vigore del provvedimento in questione, 30/07/2010
  • La nostra sede centrale sostiene che chi ha cessato l’attività presso un Ente con iscrizione previdenziale all’INPDAP prima del 30/07/2010 e non aveva raggiunto i 20 anni minimi di contribuzione possa ancora chiedere la legge 322, perché il trasferimento doveva avvenire d’ufficio dall’INPDAP, visto che così prevedeva la legge
Per ricevere la pensione dall’INPDAP (pensione pubblica), quindi con calcolo diverso dalla pensione INPS, bisogna essere in costanza di iscrizione previdenziale INPDAP. Chi ha 20 anni di contributi INPDAP e poi cessa prima di aver raggiunto il requisito pensionistico deve fare richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari e versare almeno l’ultimo trimestre prima del raggiungimento requisito. Esempio: Donna di 50 anni con 21 anni di contribuzione che decide di dimettersi e di non intraprendere altra attività lavorativa prima del requisito alla pensione di vecchiaia. Chiede l’autorizzazione versamenti volontari all’INPDAP, versa solo il trimestre ultimo prima del raggiungimento età per la pensione di vecchiaia (sarà 65 anni) e così mantiene il diritto a ricevere una pensione pubblica con l’apertura finestra che sarà il quel momento. PENSIONI DI INVALIDITA’ CIVILE
  • La percentuale di
    invalidità civile per la concessione all’assegno rimane del 74%.

DATA DI PUBBLICAZIONE

10.11.2010

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