Caro prezzi: istanze di compensazione anche per lavori terminati

Nell’attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale che dà l’avvio alla presentazione delle istanze di compensazione per i lavori eseguiti nel secondo semestre 2021, di seguito una precisazione fornita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’ANAC è stata chiamata ad esprimersi sull’applicazione della norma del Decreto Sostegni Ter, nella parte in cui precisa che l’istanza di compensazione “deve riguardare i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge 106/2021” (ossia in corso alla data del 25 luglio 2021).

Secondo l’Autorità, le compensazioni dovute a favore delle imprese che sono previste dal Decreto sostegni bis per gli appalti pubblici, vanno riconosciute anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

L’Autorità di vigilanza ha optato per un’ampia interpretazione della norma: “In assenza di chiarimenti al riguardo, contenuti nella norma e nelle fonti attuative della disposizione in esame, al fine di fornire un’interpretazione della norma stessa, coerente con la sua ratio, volta essenzialmente a fornire sostegno alle imprese appaltatrici a fronte dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione”.

Nella Delibera, l’Autorità di vigilanza – dopo una precisazione sui contenuti dell’atto di collaudo e del certificato di regolare esecuzione – ha precisato che “momento conclusivo del procedimento di esecuzione dei lavori pubblici e del connesso rapporto contrattuale, possa essere individuato nell’approvazione, da parte della stazione appaltante, degli atti di collaudo o – nei casi in cui è previsto – del certificato di regolare esecuzione dei lavori.”

 

Scarica qui il parere di ANAC sulla normativa n° 63 dell’8 febbraio 2022

DATA DI PUBBLICAZIONE

12.04.2022

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REFERENTE

Marzia Albasini
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