Chiarimenti Inps sulla circolare n. 118 del 12.09.2011. Istruzioni operative

Le richieste inviate online, tuttavia, saranno elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza, le richieste pervenute entro le ore 9.00 per la fascia antimeridiana ed entro le ore 12.00 per quella pomeridiana. L’Inps ha, inoltre, ribadito che per consentire il controllo medico legale domiciliare, è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione, l’inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all’indirizzo per la reperibilità. Per tale aspetto, invariato rispetto al passato, l’Istituto ha precisato che la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l’onere di controllare i dati sopramenzionati al momento dell’inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso. Su tale problematica la Direzione Inps ha invitato le strutture territoriali a richiamare l’attenzione dei lavoratori, mediante utilizzo di canali ritenuti idonei, circa l’importanza – ai fini della indennizzabilità dell’evento di malattia – di garantire la massima diligenza nel fornire anche gli elementi utili di dettaglio per consentire il reperimento. Ciò risulta essere determinante soprattutto nei casi in cui l’indirizzo per la reperibilità, seppur corretto, è insufficiente a consentire al medico di lista di rintracciare il lavoratore – per esempio: contrade di notevole vastità, frazioni, complessi comprendenti più palazzine ma con un unico numero civico. L’Inps ha, inoltre, precisato che le richieste di visite mediche domiciliari da parte dei datori di lavoro, pervenute mediante l’utilizzo del fax, saranno accolte SOLO in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico. Viene pertanto ribadito l’utilizzo esclusivo del canale telematico per l’invio delle richieste, da parte dei datori di lavoro, delle visite mediche domiciliari. L’Istituto specifica, inoltre, che sono state abolite tutte le pregresse modalità informative circa l’esito delle visite domiciliari (invio per lettera della copia per il datore di lavoro) poiché di tale esito ne sarà data comunicazione, sempre per via telematica, nell’apposita sezione del Portale Inps.

DATA DI PUBBLICAZIONE

27.03.2012

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