Compensazione crediti tributari – decorrenza delle novità introdotte dal decreto legge n. 50/2017
contrarietà alla “stretta” sulle compensazioni,
espressa nel corso dell’audizione del 2 maggio 2017 presso le competenti Commissioni parlamentari (in allegato il documento – parte fiscale da pag. 5 a pag. 14), la Confederazione ha immediatamente
segnalato all’Agenzia delle entrate la necessità di prevedere un congruo lasso di tempo per permettere agli operatori il rispetto dei nuovi obblighi e, soprattutto, ha richiesto immediatamente conferma che relativamente all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA relativi al 2016 continuassero a valere le previgenti regole, con il limite a 15.000 euro per l’apposizione del visto.
ha confermato, con risoluzione numero 57/E del 4 maggio 2017, che:
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per i crediti delle dichiarazioni IVA 2017 (periodo d’imposta 2016), già presentate a febbraio 2017 e quindi prima dell’entrata in vigore dei nuovi limiti, sono mantenuti i vecchi vincoli (visto di conformità solo per crediti in compensazione superiori a 15.000 euro). Per le dichiarazioni IVA (anche se relative al 2016) presentate successivamente all’entrate in vigore del D.L. n. 50 del 2017 si applicherà il nuovo limite di 5.000 euro in relazione al visto di conformità;
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per i crediti da imposte dirette, addizionali, sostitutive, ritenute alla fonte e IRAP, marcati “2015”, è mantenuto il rispetto dei vecchi limiti sino alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP 2017.
, il controllo in merito all’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24, presentati da titolari di partita IVA, con utilizzo di crediti di qualunque importo, non avverrà prima del 31 maggio p.v.