Comunicazione della chiamata del lavoratore – modalita’ procedurali

La Direzione Generale per le Politiche dei servizi per il lavoro, facendo seguito alla precede nota del 9 agosto 2012 e all'avviso del 13 agosto 2012 ha reso noto che: è consentita la possibilità di effettuare le comunicazioni per la chiamata del lavoratore intermittente sia secondo le modalità indicate con la citata nota del 9 agosto 2012, ossia a mezzo e-mail, a mezzo fax, tramite sms e attraverso piattaforma web, ovvero
di continuare ad effettuare dette comunicazioni anche agli indirizzi di posta elettronica e di fax della competenti Direzioni Territoriali del lavoro, sino a completa definizione delle modalità procedurali.
La nota in questione chiarisce inoltre che, ai fini della revoca di comunicazioni già effettuate, sarà sufficiente una successiva comunicazione in tal senso che indichi il lavoratore interessato.
Si ricorda come, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, risulti applicabile la
sanzione amministrativa da
euro 400,00 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
L’Area Lavoro è a disposizione per ogni chiarimento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

18.09.2012

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