Contributi COVID detassati

Agli aiuti COVID-19,  non si applica la ritenuta del 4% normalmente prevista per i contributi alle imprese.

I contributi e le indennità erogati a seguito dell’emergenza COVID non contribuiscono alla formazione del reddito imponibile su cui vengono calcolate imposte e IRAP.

Vale per qualsiasi contributo e indennità che spetta alle imprese e ai lavoratori,  di qualsiasi natura, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

  • articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come risultante dalla conversione con legge 18 dicembre 2020, n. 176:DETASSAZIONE DI CONTRIBUTI, INDENNITÀ E OGNI ALTRA MISURA A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, RELATIVI ALL’EMERGENZA COVID-19
    (Testo integrale DL 258/10/2020 – Gazzetta Ufficiale)
  • Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.
    (Testo Integrale Comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020)

 

Verifica con il tuo commercialista la corretta applicazione di questa esenzione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

24.01.2021

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