CORONAVIRUS: le misure del Decreto 11 marzo per ridurre il rischio contagio. Chiusure e limitazioni fino al 25 marzo.

IL DECRETO 11 MARZO è SOSTITUITO DAL DECRETO 22 MARZO.

A questo link il Decreto 22 marzo e l’elenco aggiornato delle attività che possono rimanere aperte.

 

 

 

Considerato l’evolversi dell’epidemia da COVID-19 e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, ieri sera il premier Conte ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali.

L’obiettivo è quello di preservare la salute dei cittadini compiendo un grande sacrificio che tuttavia potrebbe essere molto più gravoso se si rimandassero nel tempo misure rigide.

 

RICORDIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO È ATTUALMENTE IN VIGORE FINO AL 25 MARZO

Scarica QUI qui il testo integrale del DPCM 11 marzo 2020

 

CHIUSURA di

  • TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO 
  • BAR E RISTORANTI, PASTICCERIE E GELATERIE. Consentita solo CONSEGNA A DOMICILIO
  • PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI
  • Fanno eccezione i NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI, DI BENI DI PRIMA NECESSITA’, EDICOLE, FARMACIE E PARAFARMACIE e le attività individuate nell’allegato 1 e nell’allegato 2 del Decreto (scarica QUI)

 

RESTANO ATTIVI

  • INDUSTRIE E FABBRICHE – E QUINDI ANCHE I LABORATORI ARTIGIANALI. DOVRANNO ASSUMERE PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER I PROPRI LAVORATORI.
  • ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • TUTTI I SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITÀ: bancari, postali, assicurativi, edicole e tabaccai, nonché i servizi accessori rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività.
  • Nessuna restrizione o limitazione al TRASPORTO MERCI SUL TERRITORIO NAZIONALE
  • ATTIVITA’ ARTIGIANALI IN GENERE (es: elettricisti, idraulici, autoriparatori)
  • Le ATTIVITA’ COMMERCIALI individuate nell’allegato 1 e nell’allegato 2 del Decreto (scarica CLICCANDO QUI)

 

ATTENZIONE! ATTIVITA’ IN CANTIERE

I cantieri potrebbero essere sospesi dai Comuni, ai sensi dell’art. 1, lettere n) e o) del Decreto Legge n.23/2020. In tal caso, dovrebbe arrivare specifica comunicazione o mediante apposito atto del Comune (delibera del sindaco o determina) oppure tramite atto di sospensione del RUP o della DL.

Qualora, invece, fosse l’azienda a ritenere opportuna (per qualsiasi motivazione legata all’emergenza) una sospensione delle attività, raccomandiamo di verificare che nei contratti in corso non ci siano penali da ritardo e di concordare con il cliente la sospensione e la conseguente proroga dei termini.
La richiesta di sospensione e di proroga dei termini vanno in particolare valutate se si intendono sospendere lavori pubblici oppure se sono in scadenza concessioni edilizie.
In tali casi, l’ufficio appalti (tel 041 803702 e-mail: appalti@artigiani.tn.it) rimane a disposizione per fornire eventuale consulenza specifica per le istanze di sospensione e per la verifica delle situazioni specifiche.

 

ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ALLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI SI RACCOMANDA DI:

  • assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare strumenti di protezione individuale
  • incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro

 

LE AZIENDE DEVONO INCENTIVARE MISURE ADEGUATE IN QUESTO SENSO:

  • Turni
  • Ferie e congedi retribuiti
  • Lavoro agile (smart working) per attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza
  • chiusura dei reparti non indispensabili.

Su questo punto le esatte parole del premier sono state: “RESTANO CHIUSI I REPARTI AZIENDALI CHE NON SONO INDISPENSABILI PER LA PRODUZIONE”.

 

Vi ricordiamo che l’Associazione Artigiani mette a disposizione i seguenti recapiti ai quali le imprese possono rivolgersi per informazioni, chiarimenti e modalità operative per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali:

DATA DI PUBBLICAZIONE

12.03.2020

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