COVID-19 e l’infortunio sul lavoro
Lavoratori subordinati
La tutela infortunistica per il contagio da COVID-19 si applica a tutti i soggetti assicurati dall’INAIL che abbiano contratto il virus sul luogo di lavoro in occasione della prestazione lavorativa.
Il riconoscimento dell’infortunio da parte di INAIL non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale o per la responsabilità civile del datore di lavoro. In ambito penale vige il principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. In ambito civile è necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.
Nb: Gli eventi lesivi derivanti da infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro sono a carico dell’INAIL e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico
MAGGIORI DETTAGLI NELLA SCHEDA ALLEGATA
aziende associate che hanno il servizio paghe con l’Associazione:
Franca Devigili 0461803710 – f.devigili@artigiani.tn.it
Marika Salati 0461 803804 – m.salati@artigiani.tn.it
Mattia Claus 0461 803923 – m.claus@artigiani.tn.it
aziende associate che NON hanno il servizio paghe con l’Associazione, contattare i propri consulenti del lavoro oppure area politica del lavoro e contrattazione (Deborah Battisti, 0461 803729, email d.battisti@artigiani.tn.it).
SCHEDA APPROFONDIMENTO INFORTUNIO COVID 19
RIFERIMENTI NORMATIVI
Circolare INAIL n 22 del 20 maggio 2020
Circolare INAIL n 13 del 3 aprile 2020
DECRETO-LEGGE 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), art. 42 consultabile a QUESTO LINK