COVID-19-PROROGHE IN MATERIA DI AMBIENTE E PER I DEPOSITI DI RIFIUTI

Su sollecitazione dell’Associazione Artigiani e delle altre Associazioni di categoria, che si sono confrontate costruttivamente con l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento, ha emesso un’ordinanza contingibile-urgente per la gestione dei depositi di rifiuti e la proroga di alcune scadenze ambientali.

Sul sito dell’Agenzia è attiva a QUESTO LINK un’apposita sezione con gli aggiornamenti delle disposizioni dell’ordinanza a seguito dell’entrata in vigore di alcuni provvedimenti nazionali.

 

Quali sono i principali contenuti dell’ordinanza applicabili alle aziende artigiane?

 

1. DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SPECIALI

Le disposizioni di seguito riportate valgono per le aziende artigiane che producono rifiuti speciali nello svolgimento della propria attività e provvedono a depositarli nel luogo di produzione.

automaticamente, senza dover fare alcuna comunicazione preventiva alla Provincia è prolungato il limite temporale del deposito temporaneo dei rifiuti fino al 31 luglio 2020. Di conseguenza, tutte le aziende che nel periodo di sospensione attività dovuta ai decreti COVID superano o hanno superato temporalmente 1 anno dalla data di carico del/i rifiuto/i possono tenerlo/i in deposito fino al 31 luglio 2020. Nei fatti quindi l’ordinanza stabilisce che ai fini del computo del termine annuale di deposito, non si considera il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 (una azienda il cui termine di deposito annuale del rifiuto, ad esempio, scadeva il 23 marzo dovrà poi smaltirlo entro la fine di agosto e così via)

automaticamente, senza dover fare nessuna comunicazione preventiva alla Provincia, per le imprese la cui attività non risulti sospesa, è possibile aumentare il volume dei rifiuti in deposito temporaneo presso le proprie aziende fino a 60 m3 di cui al massimo 20 m3 di rifiuti pericolosi. Entro 60 giorni dalla fine dell’emergenza (ad oggi fissata al 31 luglio 2020) e quindi entro il 30 settembre 2020 si dovrà obbligatoriamente rientrare nelle soglie previste dalla legge, ovvero massimo 30 m3 di rifiuti in deposito di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi.

Devono comunque essere rispettate tutte le misure tecniche e gestionali, nonché di prevenzione incendi per il deposito temporaneo dei rifiuti.

 

 

2. MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15)

Le disposizioni di seguito riportate valgono per le aziende artigiane che svolgono attività di recupero o smaltimento di rifiuti e che sono in possesso di specifica autorizzazione Provinciale per svolgere tale attività.

E’ possibile non considerare il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 nel computo del limite temporale massimo previsto dalla legge per:

– le operazioni di messa in riserva (R13) che è fissato in 6 mesi per i rifiuti pericolosi e 1 anno per i rifiuti non pericolosi, salvo diverse indicazioni nel provvedimento autorizzativo

– le operazioni di deposito preliminare (D15) che è fissato in 1 anno, salvo diverse indicazioni nel provvedimento autorizzativo.

Per le imprese la cui attività non risulti sospesa è possibile superare le soglie massime della capacità di stoccaggio autorizzata fino ad un limite del 50 % . Per fare questo, è necessario inviare l’autodichiarazione (scaricabile in fondo a questo articolo) al Servizio Autorizzazioni e valutazioni Ambientali, all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, a Comune territorialmente Competente, al Commissariato del Governo e ai vigili del Fuoco.

Entro 60 giorni dalla fine dell’emergenza (ad oggi fissata al 31 luglio 2020) e quindi entro il 30 settembre 2020 si dovrà obbligatoriamente rientrare nelle soglie previste dalla legge o stabilite dall’autorizzazione.

 

 

3. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le disposizioni di seguito riportate valgono per le aziende artigiane che effettuano scavi o movimento terra e che hanno già gestito o che gestiranno le terre e rocce generate dalla realizzazione di un’opera come un sottoprodotto e non come un rifiuto speciale.

– nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 è possibile chiedere la sospensione dei termini indicati nei piani di utilizzo o nelle dichiarazioni di utilizzo già inviate all’Agenzia per l’ambiente e ai Comuni territorialmente competenti.

Il periodo di sospensione va comunicato tramite PEC all’Agenzie per l’Ambiente e al Comune dove ha sede lo scavo e al Comune dove avviane il riutilizzo della terra.

– automaticamente si prolungherà di tale periodo anche il termine entro cui dev’essere presentata la dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre. (attenzione questa data è molto importante e non deve essere superata).

 

 

4. SCADENZE ADEMPIMENTI AMBIENTALI E DEGLI AUTONOMI CONTROLLI

Le disposizioni di seguito riportate valgono per le aziende artigiane che sono in possesso di specifiche autorizzazioni ambientali, quali a titolo d’esempio e non esaustivo: AUT-autorizzazione Unica Territoriale, AIA-autorizzazione Integrata Ambientale; autorizzazione per le emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico produttivo, ecc…

senza dover fare comunicazioni preventive al Servizio Autorizzazioni Ambientali della PAT le prescrizioni e le raccomandazioni indicate nei provvedimenti autorizzativi a cui non è possibile ottemperare nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 possono essere svolte successivamente e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2020.

Per quanto riguarda gli autonomi controlli sulle emissioni in atmosfera o sugli scarichi idrici:

– nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 se impossibilitati ad eseguirli per chiusura dell’attività o per l’impossibilità di soggetti esterni (laboratori) ad operare è sufficiente comunicarlo al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, al Agenzia Provinciale per la protezione dell’Ambiente e al Comune territorialmente competente.
al riavvio dell’impianto/i o al più tardi entro il 31 luglio 2020 il gestore dovrà comunicare la data in cui riprenderanno gli autonomi controlli al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, al Agenzia Provinciale per la protezione dell’Ambiente e al Comune territorialmente competente.
– gli autonomi controlli in scadenza dopo il 31 luglio 2020 non sono oggetto di deroga e devono essere eseguiti regolarmente.

Per quanto concerne la messa in esercizio degli impianti che generano emissioni in atmosfera:
se la data di messa in esercizio è stata comunicata ai servizi competenti, ma non è stato possibile effettuarla a seguito della sospensione dell’attività, il termine di 15 giorni è sospeso fino al 31 luglio 2020.
Al riavvio dell’attività produttiva è necessario comunicare la nuova data di messa in esercizio.

 

 

5. DIRITTO ANNUO REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO IN FORMA SEMPLIFICATA

Il pagamento del diritto annuo è differito al 30 settembre 2020.

 

 

6. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI

I rifiuti, quali guanti e mascherine utilizzati come dispositivi di protezione individuali nelle attività produttive DEVONO essere raccolti confezionati e sigillati con almeno doppio sacchetto e smaltiti come RIFIUTI URANI INDIFFERENZIATI tramite il servizio pubblico di raccolta.

Sono fatte salve le prescrizioni per la gestione dei rifiuti urbani prodotti presso nuclei familiari ove siano presenti una o più persone risultate positive al tampone Covid-19 oppure sottoposte a quarantena obbligatoria, riportate nell’ordinanza provinciale e nelle Rapporto COVID-19 n.3/2020 del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei rifiuti qualora le attività produttive.

 

Per maggiori approfondimenti sull’applicazione delle misure previste dall’ordinanza

ing. Alois Furlan  – Ufficio Ambiente di SAPI
tel:  0461-803756
e-mail:  a.furlan@sapi.artigiani.tn.it

 

 

ORDINANZA_TESTO INTEGRALE

MODELLO AUTODICHIARAZIONE MESSA IN RISERVA (R13) e DEPOSITO PRELIMINARE (D15)

INDICAZIONI GESTIONE RIFIUTI URBANI

 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

17.04.2020

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