Credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

  1. personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
  2. personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, specificate nell’allegato 2 del decreto stresso, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.
Il credito d’imposta, di cui alla lettera b) è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:
  1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) dell’articolo 24 del decreto. Il contributo in forma di credito d’imposta viene previsto per le nuove assunzioni, a tempo indeterminato, di personale altamente qualificato, così come sopra specificato. L’aliquota del beneficio è pari al 35% con un limite massimo di 200.000 euro annui ad azienda e con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni. Inoltre in sede di conversione in legge del decreto n. 83/2012 si è previsto:
  • da un lato che fra le cause di decadenza dal beneficio rientri la delocalizzazione in un Paese non appartenente all’UE con riduzione delle attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo di imposta in cui ha usufruito del contributo;
  • dall’altro che sia stanziata una quota di 2 milioni di euro nel 2012 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2013 in caso di assunzioni da parte di imprese localizzate nelle zone terremotate dell’Emilia.
Per fruire del contributo le imprese presentano un’istanza telematica mediante gli strumenti applicativi e le modalità di gestione predisposte dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno adottate le disposizioni applicative necessarie

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.09.2012

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