DECRETO “CURA ITALIA”: gli interventi che interessano AZIENDE CON DIPENDENTI

Sintesi dei principali interventi che interessano i datori di lavoro con dipendenti.

 

Cassa integrazione e assegno ordinario (art. 19)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19 possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.

Fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, la domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il trattamento è anticipato dal datore di lavoro o su richiesta può essere concesso con pagamento diretto da parte dell’INPS.

 

Cassa integrazione straordinaria (art. 20)

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale.

La concessione del nuovo trattamento ordinario sospende e sostituisce quello già in essere. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a copertura dell’orario di lavoro.

 

Trattamento di assegno ordinario per aziende in assegno di solidarietà (art. 21)

Destinato alle aziende, iscritte al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio c.a. hanno in corso un assegno di solidarietà. Tali aziende possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

 

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (art. 22)

E’ un trattamento rivolto ad aziende che non rientrano per settore o dimensioni nel campo di applicazione degli ammortizzatori sopra indicati con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore.

La Provincia autonoma potrà riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga. La durata della sospensione del rapporto di lavoro non potrà comunque essere superiore a nove settimane.

Il trattamento di cui sopra sarà attivato previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro

 

Congedo parentale straordinario per i lavoratori dipendenti (art. 23)

A seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, a decorrere dal 5 marzo, è previsto:

  • un congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni per i lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di figli con età non superiore a 12 anni. Il congedo straordinario da godere durante il periodo di sospensione scolastica è della durata massima di 15 giorni ed è utilizzabili alternativamente da entrambi i genitori. La fruizione del congedo è inoltre subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. L’importo indennizzato dall’Inps sarà pari al 50% della retribuzione. Il limite dell’età non si applica in riferimento ai figli con grave disabilità accertata;
  • in alternativa, è possibile richiedere un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting del valore di euro 600.
  • il congedo di 15 giorni, però non retribuito, è riconosciuto ad uno dei due genitori di figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Le modalità operative per accedere al congedo saranno definite dall’Inps.

 

Estensione durata permessi retribuiti previsti da Legge 104 (art. 24)

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020.

 

Quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria (art. 26)

Tale periodo per i dipendenti privati è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico. Non è computabile ai fini del periodo di comporto.

 

Indennità per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS previa domanda.

 

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro

L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS previa domanda.

 

Indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30)

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda

 

Versamenti F24 di ritenute, contributi ed Iva (art. 62)

Lo slittamento dei versamenti è diversificato in relazione alla tipologia di attività svolta dall’azienda ed al suo fatturato:

  • per le imprese con fatturato non superiore a 2 milioni di euro gli adempimenti che ricadono tra l’8 e il 31 marzo sono sospesi e prorogati al 31 maggio, con possibilità di pagamento rateale a partire dal 1° giugno 2020 per un massimo di 5 rate.
  • per le attività tassativamente elencate dal decreto gli adempimenti di marzo e aprile sono prorogati al 31 maggio con possibilità di pagamento rateale a partire dal 1° giugno 2020 per un massimo di 5 rate.

 

Licenziamenti sospesi per due mesi (art. 46)

Dal 17 marzo l’avvio delle procedure di licenziamento sia individuale che collettivo legati a giustificato motivo oggettivo è precluso per 60 giorni. Nel medesimo periodo sono sospese anche le procedure pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Il divieto vale indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Restano, quindi, possibili solo i licenziamenti individuali per ragioni disciplinari.

 

Premio per chi lavora in azienda (art. 63)

Al dipendente che ha prestato attività in azienda (non a casa in smart working) nel corso del mese di marzo durante l’emergenza Coronavirus e che possiede un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio di 100 euro non soggetto a tassazione da rapportare ai giorni lavorati presso la sede aziendale durante il mese di marzo. L’importo è corrisposto a partire dalla retribuzione del mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

 

 

Per le misure che interessano i datori di lavoro con dipendenti  l’Associazione Artigiani mette a disposizione i seguenti recapiti ai quali le imprese possono rivolgersi per informazioni, chiarimenti e modalità operative per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali:

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

18.03.2020

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