Deduzioni per l’autotrasporto: finalmente l’Agenzia si pronuncia

Il comunicato è datato 5.7; se consideriamo che il termine per il pagamento delle imposte 2015 (grazie alla proroga) scade al 6.7, è evidente che operativamente risulta necessario spostare la data dei pagamenti a dopo la scadenza con una ingiusta maggiorazione dello 0,4%. In ogni caso la deduzione forfetaria è fissata, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore, nelle seguenti misure:
  • 51,00 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa
  • 17,85 euro (pari al 35% di 51 euro) per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.
Possono avvalarsi della citata deduzione le imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo). Per le medesime imprese è prevista un’ulteriore deduzione pari a € 154,94, a favore esclusivamente delle imprese in contabilità semplificata, per ogni motoveicolo e autoveicolo:
  • utilizzato nell’attività d’impresa;
  • avente massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg 3.500.
In pari data l’Agenzia ha comunicato che, anche per il 2016, spetta agli autotrasportatori il credito d’imposta per il contributo al SSN versato nel 2015 sui premi di assicurazione per responsabilità civile (RC auto) in relazione ai veicoli per il trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t. L’importo massimo recuperabile nel 2016 è pari, come per le precedenti annualità, a € 300 per ciascun veicolo.

DATA DI PUBBLICAZIONE

06.07.2016

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