Dichiarazione rifiuti e registri carico/scarico
-
tutte le ditte artigiane che producono rifiuti pericolosi -
tutte le ditte artigiane che producono rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti -
chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti (sono escluse le ditte artigiane che trasportano i propri rifiuti non pericolosi iscritte all'Albo in modalità semplificata ai sensi dell’art.212 c.8, ovvero quelle che si iscrivono pagando 50 euro all'anno, in quanto considerate non professionali) -
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
-
Le ditte che si erano avvalse della facoltà di non vidimare il registro dovranno acquistare un nuovo registro e farlo vidimare. La validità dei registri non vidimati decade a partire dal 13 febbraio 2008 -
I registri vidimati presso l'Agenzia delle Entrate in data antecedente al 13 febbraio possono essere utilizzati fino al loro naturale esaurimento -
Dal 13 febbraio la vidimazione viene fatta solo ed unicamente dalla Camera di Commercio -
L'impresa è tenuta a presentare il registro, già numerato, presso l'ufficio vidimazioni, in Camera di Commercio di Trento, ingresso da via Dordi -
I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri ammontano a 30,00 euro e si possono versare tramite il c/c postale 00282384 intestato alla Camera di Commercio i.a.a. di Trento oppure in contanti, direttamente allo sportello
:
-
Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito
-
Quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 mc nel caso di rifiuti pericolosi o 20 mc nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi il quantitativo di 10 mc l’anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi il quantitativo di 20 mc l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
:
-
la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; -
le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; -
gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; -
il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.