Dietrofront dell’Agenzia Entrate: senza attestazione SOA solo i Subappaltatori

Dopo i primi chiarimenti della Commissione consultiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, (qui l’articolo di approfondimento), arriva la tanto attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce puntuali indicazioni sull’obbligo di certificazione SOA per i bonus previsti per il settore dell’edilizia.

L’Agenzia delle Entrate offre una interpretazione restrittiva della norma, come chiarita nel recente decreto legge crediti.

In particolare, la circolare chiarisce che, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, le “condizioni SOA” devono essere rispettate:

  • dall’impresa appaltatrice, nonché
  • dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

 

Ne consegue che le imprese senza attestazione SOA potranno eseguire lavori relativi ai superbonus, anche fino a 516mila euro, ma solamente in subappalto.

Le imprese appaltatrici (ossia quelle che hanno rapporto diretto con il cliente) – nel caso in cui il complessivo di appalto superi i 516mila euro – devono infatti essere in possesso di attestazione SOA.

 

La circolare, da ultimo, chiarisce che l’importo dei lavori deve essere inseto “al netto dell’IVA”.

Scarica qui la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10 d.d. 20.04.2023

DATA DI PUBBLICAZIONE

26.04.2023

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REFERENTE

Marzia Albasini
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