Diritto alla detrazione Iva: l’impatto della nuova disciplina a seguito di recenti chiarimenti
ridotto il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l’IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati e, al contempo, hanno modificato la disciplina della registrazione delle fatture.
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Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa a operazioni effettuate (e la cui imposta sia divenuta esigibile) in tale anno -
Iva risultante da fatture ricevute nel 2018, ma relative a operazioni effettuate (e la cui imposta è divenuta esigibile) nel 2017.
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previa registrazione, entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi nella liquidazione del 16 gennaio 2018 -
previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2017, presentata entro il 30 aprile 2018.
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previa registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno -
previa registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.
non verranno sanzionati i comportamenti – adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica – difformi rispetto alle indicazioni fornite. Pertanto, non saranno sanzionati i soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.
dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. La nuova disciplina, recata dal D.L. 50/2017 è applicabile alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 sempreché i relativi presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell’operazione) si siano verificati a decorrere dalla medesima data.
dichiarazione relativa all’anno 2018. Qualora la registrazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, il contribuente potrà annotare il documento di acquisto in un registro sezionale relativo al 2018 (o evidenziando in altri modi il medesimo) e facendo confluire il credito IVA ad esso relativo nella dichiarazione relativa al periodo 2018.
sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.