Diritto alla detrazione Iva: l’impatto della nuova disciplina a seguito di recenti chiarimenti

Quest’ultimo infatti, con riferimento alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, ha
ridotto il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l’IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati e, al contempo, hanno modificato la disciplina della registrazione delle fatture.
Sul punto, l’Agenzia ha seguito le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea, che valorizzano, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, anche quello formale (ma necessario) del possesso della fattura d’acquisto. ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE La circolare affronta due ipotesi:
  1. Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa a operazioni effettuate (e la cui imposta sia divenuta esigibile) in tale anno
  2. Iva risultante da fatture ricevute nel 2018, ma relative a operazioni effettuate (e la cui imposta è divenuta esigibile) nel 2017.
Nel primo caso, l’imposta può essere detratta, alternativamente:
  • previa registrazione, entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi nella liquidazione del 16 gennaio 2018
  • previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2017, presentata entro il 30 aprile 2018.
Nel secondo caso, invece, l’imposta può essere detratta, alternativamente:
  • previa registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno
  • previa registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.
SANZIONI Considerato che i chiarimenti sono stati forniti dopo il 16 gennaio 2018, termine per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017,
non verranno sanzionati i comportamenti – adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica – difformi rispetto alle indicazioni fornite. Pertanto, non saranno sanzionati i soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.
VARIAZIONI DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA La nota di variazione in diminuzione (nota di credito) deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. La nuova disciplina, recata dal D.L. 50/2017 è applicabile alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 sempreché i relativi presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell’operazione) si siano verificati a decorrere dalla medesima data.
SPLIT PAYMENT Le Pubbliche Amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti che optano per l’esigibilità dell’imposta anticipata, spostando l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura, potranno esercitare il diritto alla detrazione, se in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Dunque, al momento della ricezione o della registrazione della fattura. REGIME IVA PER CASSA In caso di fattura emessa nel 2017, il soggetto passivo potrà registrare la fattura relativa all’acquisto effettuato al più tardi entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno 2018. Qualora la registrazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, il contribuente potrà annotare il documento di acquisto in un registro sezionale relativo al 2018 (o evidenziando in altri modi il medesimo) e facendo confluire il credito IVA ad esso relativo nella dichiarazione relativa al periodo 2018.
DETRAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA Le nuove disposizioni, inoltre, non determinano difficoltà operative rispetto alla disciplina della detrazione della maggiore imposta accertata (articolo 60, settimo comma, Dpr 633/1972) in quanto quest’ultima rappresenta un’ipotesi speciale nell’ambito della normativa Iva. Di conseguenza, chiarisce la circolare, rimane invariato, per questa particolare fattispecie, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva (addebitata in seguito ad accertamento) entro il termine previsto dall’articolo 60. In altri termini, in questo caso, il cessionario (o il committente) continua a esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’originaria operazione. INTEGRATIVE A FAVORE Infine, la circolare chiarisce che il soggetto passivo, che non abbia provveduto ad annotare tempestivamente le fatture nel registro degli acquisti e che, quindi, sia decaduto dal diritto all’esercizio della detrazione, può esercitare il proprio diritto presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso, il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle
sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

18.01.2018

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