Disciplina del subappalto pubblico: il punto della situazione sui nuovi limiti

La provincia di Trento si è adeguata al nuovo Codice Appalti per quanto attiene alla disciplina dei subappalti di lavori pubblici ed i limiti entro i quali si può ricorrere allo stesso.

A livello locale era rimasta in vigore la previgente disciplina che, nell’ambito dei lavori, prevedeva come limite di subappalto la quota massima del 30% dell’importo della categoria prevalente. Le categorie scorporabili, invece, potevano essere interamente subappaltate. Unica eccezione era rappresentata dalle categorie ad alta specializzazione (cosiddette SIOS – Strutture impianti e opere speciali) che potevano essere a loro volta subappaltate nel limite del 30% laddove avessero superato il 15% dell’importo di appalto.

Con l’adeguamento alla normativa statale è stata introdotta una forte riduzione della percentuale di subappalto, considerato che il limite massimo di quota subappaltabile (30%) non è più previsto in relazione alla categoria prevalente, ma in relazione all’importo totale del contratto, a prescindere dalla categoria di appartenenza delle singole lavorazioni (anche se a qualificazione obbligatoria).

Nota bene: Si raccomanda di valutare attentamente il bando / invito di gara al fine di verificare quali saranno i limiti massimi di subappalto e, conseguentemente, l’effettivo possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara come concorrente singolo oppure se si renderà necessario partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese (ATI).

Come si calcola il 30% del limite di subappalto?

Il limite del 30% di subappalto è calcolato in relazione all’importo di contratto. Per calcolare l’importo di contratto è necessario prendere a riferimento l’importo totale delle lavorazioni a base di appalto (al netto degli oneri della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso) e sottrarre il ribasso presentato dal concorrente in offerta.All’importo di offerta così calcolato andranno poi sommati gli oneri della sicurezza che la Stazione appaltante ha indicato nell’appalto, ottenendo l’importo contrattuale.

Su tale importo dovrà essere calcolato il 30% – che rappresenta il limite massimo subappaltabile.

Attenzione: il limite massimo di subappalto del 30% dell’importo complessivo di contratto vale anche laddove all’interno dell’appalto siano previste categorie a qualificazione obbligatoria. Pertanto, nel caso in cui l’impresa non possegga la qualificazione SOA relativamente alla categoria specializzata a qualificazione obbligatoria e non possa ricorrere al subappalto per l’intero importo della predetta categoria in quanto eccedente il 30% dell’importo complessivo di contratto DEVE presentare offerta in Raggruppamento temporaneo con impresa in possesso della relativa qualificazione SOA. Pena esclusione.

Quali sono le categorie a qualificazione obbligatoria?

Sono a qualificazione obbligatoria tutte le categorie di opere generali (OG) e talune categorie di opere speciali (OS) come di seguito individuate. Le categorie a qualificazione obbligatoria potranno essere eseguite solamente dal concorrente che sia in possesso della idonea qualificazione per eseguirle (attestazione SOA nella specifica categoria in caso di categoria di importo superiore a Euro 150.000).

Le categorie a qualificazione non-obbligatoria potranno invece essere eseguite anche dal concorrente che non possieda la qualificazione nella specifica categoria, purché il settore di attività della CCIAA gli consenta di eseguire tali lavorazioni.

 

 

Ci sono delle eccezioni a tale limite di subappalto?

Si, qualora nel bando/invito di gara siano contenute lavorazioni appartenenti alle categorie “SIOS” Strutture impianti ed opere speciali (vedi di seguito quali sono) che superino il 10% dell’importo di appalto, è possibile un ampliamento del limite di subappalto. In tale caso, oltre al 30% del subappalto individuato come precisato, sarà possibile aggiungere un ulteriore 30% relativo alle lavorazioni appartenenti alla categoria SIOS. Tuttavia, qualora nel bando / invito di gara siano presenti tali categorie, il concorrente che non sia in possesso della idonea categoria di attestazione SOA sarà tenuto a presentare offerta in raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) – vedi domande seguenti.

Quali sono le categorie SIOS Strutture impianti ed opere speciali?

Le categorie SIOS individuano opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. Il Decreto Ministeriale n.248 del 10 novembre 2016, entrato in vigore a gennaio 2017 ha ampliato il numero delle categorie SIOS che è passato da tredici a quindici, con l’aggiunta delle categorie OS 12-B e della categoria OS 32. Di seguito l’elenco completo delle categorie SIOS – Strutture impianti ed opere speciali

Cosa accade se nell’invito di gara sono presenti categorie SIOS Strutture impianti ed opere speciali?

Nel caso in cui nel bando/invito di gara siano presenti categorie SIOS (Strutture impianti ed opere speciali) anche dette categorie super specialistiche ad alta specializzazione – di importo eccedente il 10% dell’importo posto a base di appalto, le lavorazioni appartenenti a tali categorie saranno subappaltabili solamente entro il limite massimo del 30% del loro importo. Ne consegue che, qualora nel bando / invito di gara siano presenti tali categorie, il concorrente dovrà dimostrare di possedere idonei requisiti (oltre che relativi alla categoria prevalente) anche relativamente alle lavorazioni di categoria SIOS quantomeno per il 70% dell’importo di SIOS che non potrà subappaltare.

Tali requisiti sono individuati dal bando/invito di gara a seconda dell’importo di categoria SIOS. E’ infatti richiesta l’idonea attestazione SOA in caso di lavorazioni SIOS di importo superiore a Euro 150.000, mentre nel caso in cui la categoria SIOS sia di importo inferiore a Euro 150.000 potranno essere dimostrati anche i requisiti dell’art. 90 del DPR 207/2010. Qualora non sia in possesso degli idonei requisiti, il concorrente sarà tenuto a presentare offerta in raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) con impresa in possesso di idonea attestazione SOA (o dei requisiti richiesti dal bando/invito di gara).  Per le categorie SIOS, inoltre, è esclusa la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento (art.89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016)

Quali sono i requisiti in caso di categorie SIOS (Strutture impianti ed opere speciali)?

Nel caso in cui nel bando/invito di gara siano presenti categorie SIOS (Strutture impianti ed opere speciali) di importo eccedente il 10% dell’importo posto a base di appalto, il bando/invito di gara individua gli ulteriori requisiti che il concorrente dovrà dimostrare di possedere per la partecipazione alla gara di appalto. In particolare sarà onere del concorrente dimostrare di possedere anche idonei requisiti relativamente alle lavorazioni di categoria SIOS quantomeno per il 70% dell’importo di SIOS che non potrà subappaltare.

Tali requisiti variano a sono individuati dal bando/invito di gara a seconda dell’importo di categoria SIOS. Infatti, in caso di lavorazioni SIOS di importo superiore a Euro 150.000 è necessaria idonea attestazione SOA; mentre in caso di lavorazioni SIOS di importo inferiore a Euro 150.000 in alternativa all’attestazione SOA  potranno essere dimostrati anche i requisiti dell’art. 90 del DPR 207/2010

I requisiti dell’art. 90 del DPR 207/2010 sono:

  • Aver eseguito negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando “lavori analoghi” a quelli appartenenti alla SIOS per un importo pari ad almeno l’importo della SIOS stessa;
  • Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui alla lettera precedente (Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  • Adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione delle lavorazioni SIOS

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DATA DI PUBBLICAZIONE

30.08.2017

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REFERENTE

Marzia Albasini
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