Doppia patente per soccorritori stradali

La direttiva introduce, anche
per i conducenti di carri soccorso e trasporto dei veicoli in avaria e titolari, alla data del 5 aprile 2007, della patente di guida delle categorie C e C+E, la carta di qualificazione del conducente.
La carta viene rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l’esame di valutazione delle conoscenze, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti alla data del 06.04.2007 e già titolari delle suddette patenti. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente (per documentazione) deve essere presentata agli uffici della Motorizzazione Civile secondo le seguenti scadenze:
  • dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo (07.04.2007) alla data di entrata in vigore del decreto;
  • dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi (dal 06.07.2007) dalla data di entrata in vigore del decreto ;
  • dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi (dal 06.10.2007) dalla data di entrata in vigore del decreto;
  • dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi (dal 06.01.2008) dalla data di entrata in vigore del decreto.
Presso gli uffici provinciali della Motorizzazione sono disponibili i moduli prestampati per richiedere la carta di qualificazione del conducente. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente per documentazione dopo il decorso di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.08.2007

CONDIVIDI LA NOTIZIA