È in vigore il Decreto Dignità
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si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data del 14 luglio 2018;
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si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data del 14 luglio 2018;
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non si applicano ai contratti a tempo determinato e sulla somministrazione a termine non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data del 14 luglio 2018.
proroghe e rinnovi, abbia durata superiore è necessario che ricorra e sia dimostrabile una delle seguenti condizioni:
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
esigenze sostitutive di altri lavoratori;
incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
contratto a termine devono:
specificata in un atto scritto, pena l’inefficacia del termine apposto al contratto.
attività stagionali dalla necessaria indicazione delle causali nel caso in cui la proroga o il rinnovo determini una durata del rapporto superiore a dodici mesi.
prorogati e rinnovati senza limiti di tempo e senza un
numero massimo di proroghe o rinnovi senza indicare alcuna
causale.