È in vigore il Decreto Dignità

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, il decreto legge n. 87 del 10 luglio 2018, con le disposizioni riguardanti lavoratori e imprese. Si ricorda che, per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, le disposizioni:
  • si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data del 14 luglio 2018;
  • si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data del 14 luglio 2018;
  • non si applicano ai contratti a tempo determinato e sulla somministrazione a termine non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data del 14 luglio 2018.
Queste le principali novità: RITORNO ALLE CAUSALI Il decreto Dignità prevede che al contratto di lavoro subordinato, in fase di prima stipula e senza alcuna causale giustificativa, può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Qualora il termine, anche a seguito di
proroghe e rinnovi, abbia durata superiore è necessario che ricorra e sia dimostrabile una delle seguenti condizioni:
a)
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
b)
esigenze sostitutive di altri lavoratori;
c) esigenze connesse a
incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Le ragioni che giustificano la stipula di un
contratto a termine devono:
– essere oggettive; – sussistere fin dalla stipula del contratto; – essere indicate specificatamente per iscritto. La causale dovrebbe essere dettagliatamente
specificata in un atto scritto, pena l’inefficacia del termine apposto al contratto.
ESCLUSIONE DELLE CAUSALI PER LE ATTIVITÀ STAGIONALI La più importante novità del decreto Dignità riguarda l’esclusione delle
attività stagionali dalla necessaria indicazione delle causali nel caso in cui la proroga o il rinnovo determini una durata del rapporto superiore a dodici mesi.
L’aggiunta, all’art. 1, comma 1, lett. b) della frase: “I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1” comporta che, nell’ambito delle attività stagionali, anche nel caso in cui la proroga o il rinnovo determinasse una durata del rapporto superiore a dodici mesi non sarà necessario indicare la causale. In definitiva dunque, in presenza di stagionalità, i contratti a termine potranno essere
prorogati e rinnovati senza limiti di tempo e senza un
numero massimo di proroghe o rinnovi senza indicare alcuna
causale.
PROROGHE E RINNOVI Per quanto concerne invece l’articolo 21, le novità riguardano le proroghe che scendono da 5 a 4. Conseguentemente, la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro scatta al momento della quinta proroga. I rinnovi saranno liberi, ovvero senza causale, fino ad un periodo massimo di 12 mesi, successivamente sarà necessaria la presenza di una delle esigenze previste dal co. 1 dell’art. 19 indicate in precedenza. IMPUGNABILITÀ DEL CONTRATTO Sale a 180 (da 120) giorni il termine di decadenza per l’impugnazione del contratto a tempo determinato previsto dall’articolo 28 co. 1. CONTRIBUTO NASPI È previsto infine che il contributo NASPI dovuto sui contratti a tempo determinato pari all’1,4% di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, sale dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. INFO Deborah Battisti Area Politica del Lavoro e Contrattazione Associazione Artigiani Trentino tel.: 0461/803729 – fax: 0461/803893 e.mail: d.battisti@artigiani.tn.it

DATA DI PUBBLICAZIONE

15.07.2018

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