FINANZIARIA 2018 – SUPER AMMORTAMENTO: SITUAZIONE AUTOVEICOLI

• la misura dell’agevolazione scende dal 40% al 30%; • sono esclusi dall’agevolazione tutti i mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164 Tuir (compresi quelli di cui alla lett. a) utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa). In merito al secondo aspetto di novità, la Legge di Bilancio ha voluto escludere dall’agevolazione tutti i veicoli contemplati dall
art. 164 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Di seguito quindi l’analisi complessiva della situazione riferita agli autoveicoli richiamati nel citato articolo 164: VEICOLI ESCLUSI DAL SUPERAMMORTAMENTO: 1. – Aeromobili da turismo; – navi e imbarcazioni da diporto; – Autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del D.to L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e cioè: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; – ciclomotori e motocicli; N.b. l’esclusione dal beneficio anche se utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa. 2. veicoli adibiti ad uso pubblico; 3. veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta VEICOLI PER I QUALI E’ POSSIBILE APPLICARE IL SUPERAMMORTAMENTO b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.01.2018

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