INAIL – Nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni fino a 3 giorni. Previste pesanti sanzioni.

MODALITA’
  • La comunicazione deve avvenire
    entro 48 ore dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dei dati identificativi del certificato medico d’infortunio.
  • La comunicazione da parte dei datori di lavoro, ma anche degli intermediari, dovrà essere effettuata attraverso il
    nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” presente sul
    portale Inail all’interno della macrosezione
    “Denuncia di infortunio e malattia professionale”.
I datori di lavoro ed i loro intermediari possono accedere al nuovo servizio attraverso le credenziali già in loro possesso. ECCEZIONI – PROBLEMI INSERIMENTO COMUNICAZIONE ON LINE L’inail chiarisce che qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line della comunicazione di infortunio, la stessa dovrà essere inviata tramite
posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta certificata della Sede competente Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, utilizzando apposito
modello predisposto dall’istituto. Oltre al modello andrà
allegata copia della schermata di errore indicato dal sistema operativo.
INFORTUNI SUPERIORE AI 3 GIORNI L’inail chiarisce inoltre che, nel caso in cui la prognosi oggetto della “comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, il datore di lavoro o l’intermediario hanno l’
obbligo di inviare la
“Denuncia/comunicazione di infortunio”.
SANZIONE Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio a fini statistici e informativi, o di omesso invio della stessa, con riferimento agli
infortuni superiori ad un giorno, comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
Per saperne di più contatta l’Area paghe e Consulenza del Lavoro (Centralino 0461-803800).

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.10.2017

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