Inps: unioni civili e convivenze di fatto

La legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di
3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi della legge 104 stessa.
Il decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del
congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.
Le predette disposizioni vanno oggi coordinate con quelle introdotte dalla legge n.76 del 20 maggio 2016, che istituisce e regolamenta, tra l’altro, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, sulla base delle seguenti argomentazioni. Alla luce di tali disposizioni l’Inps con la circolare in oggetto evidenzia che: 1) la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
  • permessi
    ex lege n. 104/92,
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001
2) il convivente di fatto di cui alla legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
  • permessi
    ex lege n. 104/92.
Per la
qualificazione di “convivente” dovrà farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dalla legge n. 76 del 2016 in base al quale «
per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile» e accertata ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente.
È opportuno sottolineare, infine, che, ai sensi di legge, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso. Si fa presente che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità, dal momento che l’art. 78 del codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n.76 del 2016. Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire del congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs.151/2001 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità. È possibile
usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:
1) il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità. 2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente; 3) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5) un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande andranno presentate all’Inps di competenza in modalità cartacea. A tale fine sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione
modulistica, i seguenti modelli appositamente aggiornati
:
  • SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
  • SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità).
La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello). Si precisa che nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di
coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto
ex comma 36 della legge 76/2016.

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.03.2017

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