Interventi manutenzione ordinaria e straordinaria: individuati i beni significativi e il loro valore

Una in particolare riguarda la norma che disciplina l’aliquota
IVA agevolata al 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata nel caso di utilizzo/cessione di beni significativi individuati dal D.M. 29 dicembre 1999.
Trattasi dei seguenti beni: – ascensori e montacarichi; – infissi interni ed esterni; – caldaie; – videocitofoni; – apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; – sanitari e rubinetteria da bagno; – impianti di sicurezza; Tale norma ha creato non poche problematiche (ma anche contenzioso) proprio nell’individuazione del valore dei predetti beni significativi dal quale dipendeva l’applicazione dell’aliquota iva del 10%. Ora con l’emendamento approvato dal Senato
è stata fornita una interpretazione autentica rispetto al contenuto dell’art. 7 c. 1 lettera b) e del D.M. 29/12/1999 per cui:

  • L’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’AUTONOMIA FUNZIONALE DELLE PARTI rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato D.M.
  • Come valore dei predetti beni
    deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto SOLO di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, SIA DELLE MATERIE PRIME che DELLA MANODOPERA IMPIEGATA PER LA PRODUZIONE DEGLI STESSI E CHE, COMUNQUE, NON PUO’ ESSERE INFERIORE AL PREZZO DI ACQUISO DEI BENI STESSI.”
Inoltre:
  • La fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972 dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato
    deve indicare:
  • a) oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione (appalto, opera, fornitura con posa);
  • b) anche i beni di valore significativo (di cui al DM già richiamato) che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
Infine l’emendamento chiarisce che:
  • Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge (attualmente in discussione alla Camera dei Deputati!)
  • Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.
In attesa che la Legge di stabilità 2018 venga approvata definitivamente tale interpretazione autentica risulta molto importante e definitiva circa la corretta applicazione della norma in esame.

DATA DI PUBBLICAZIONE

04.12.2017

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