La riforma del mercato del lavoro – Il contratto a tempo determinato
non prorogabile, e consentito solo nella misura complessiva del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva ovvero in presenza di determinate ragioni all'interno di un processo organizzativo (per es.: avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto, rinnovo o proroga di una commessa consistente…).
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fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione pari al 20% per i primi 10 giorni ed al 40% per i successivi, viene ampliato il periodo di tolleranza per la prosecuzione dello stesso
da 20 a 30 giorni se la durata del contratto è inferiore a 6 mesi,
da 30 a 50 giorni se è superiore.
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60 giorni (anziché gli attuali 10 giorni) dalla data di scadenza del contratto a termine nel caso sia stato di durata fino a 6 mesi; -
90 giorni (anziché gli attuali 20 giorni) se la durata del contratto è superiore a 6 mesi.