La riforma del mercato del lavoro – Il contratto a tempo determinato

Contratto “acausale”: Si introduce la possibilità di stipulare un contratto a termine, senza alcuna indicazione dei motivi di stipula, c.d. contratto "acausale", per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, della durata non superiore a 12 mesi,
non prorogabile, e consentito solo nella misura complessiva del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva ovvero in presenza di determinate ragioni all'interno di un processo organizzativo (per es.: avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto, rinnovo o proroga di una commessa consistente…).
Nuovi limiti temporali per la prosecuzione del contratto a termine e per la riassunzione: Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato dalle parti:
  • fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione pari al 20% per i primi 10 giorni ed al 40% per i successivi, viene ampliato il periodo di tolleranza per la prosecuzione dello stesso
    da 20 a 30 giorni se la durata del contratto è inferiore a 6 mesi,
    da 30 a 50 giorni se è superiore.
Sussiste l'obbligo del datore di lavoro di comunicare al centro per l’impiego competente territorialmente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, la continuazione del rapporto indicando la durata dello stesso. Un apposito decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della norma (18.07.12) deve individuare le modalità di comunicazione. Riassunzione:
  • 60 giorni (anziché gli attuali 10 giorni) dalla data di scadenza del contratto a termine nel caso sia stato di durata fino a 6 mesi;
  • 90 giorni (anziché gli attuali 20 giorni) se la durata del contratto è superiore a 6 mesi.
E' ammessa la riduzione dei limiti temporali sopra menzionati da parte dei CCNL. Durata massima del contratto a termine:
Resta il limite massimo dei 36 mesi, ma nella conta dei vari contratti, tra proroghe e rinnovi, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, sono computati anche eventuali rapporti di lavoro somministrato intercorsi tra il lavoratore ed il datore di lavoro/utilizzatore. L’Area Lavoro sarà a disposizione per ogni chiarimento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

16.07.2012

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