Lavoratori autonomi – attività in cantiere – indicazioni operative per il personale ispettivo

Le indicazioni fornite dal ministero attengono principalmente l'attività ispettiva nell'ambito del settore edile ove, sempre più di frequente, si trovano lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) che di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavoro, svolgendo, sostanzialmente, la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse. Tale fenomeno, dal punto di vista quantitativo, è comprovato dalle rilevazioni effettuate dall’ANCE sui dati Istat relativi all’anno 2011, secondo cui il numero di lavoratori autonomi che svolgono attività in cantiere, in assenza di personale alle proprie dipendenze, risulta addirittura superiore rispetto a quello della categoria dei lavoratori subordinati o comunque impiegati in qualità di operai edili. Le indicazioni fornite nella circolare, in ordine ai criteri di distinzione tra prestazione autonome e prestazioni subordinate, di carattere generale e non da intendersi, come specificato dallo stesso ente, quali mere istruzioni di carattere tecnico, sono le seguenti:
  • possesso e disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine ed attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. In tal senso occorre constatare se dall’esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori (ponteggi, macchini edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili. Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando, anzi, tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo;
  • altro elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore edile, in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate, il riscontro di un’eventuale monocommittenza. Tale elemento rappresenta un utile indice per verificare la genuinità o meno del rapporto “autonomo” posto in essere, sebbene, non sia assolutamente dirimente, rappresentando un elemento a fortiori di un’eventuale ricostruzione ispettiva.
Oltre a tali elementi legati alla specifica situazione di fatto oggetto di accertamento, vengono, anche, elencate alcune considerazioni idonee a supportare un regime di “presunzioni” sul piano della tecnica ispettiva che partendo proprio dalla definizione di lavoratore autonomo, tentano di inquadrare i margini della citata “autonomia” nell’ambito del ciclo complessivo dell’opera edile. L’esperienza, infatti, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell’opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti). Diversamente, meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strumentali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo (come previsto nel CCNL Edilizia). Si può concludere almeno sul piano delle “presunzioni” che ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale – rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluricommittenza – il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, la prestazione dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o dell’Albo delle imprese artigiane edili adibiti alle seguenti attività:
  • manovalanza;
  • muratura;
  • carpenteria;
  • rimozione amianto;
  • posizionamento di ferri e ponti;
  • addetti a macchine fornite dall’impresa committente o appaltatore.
Si ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell’opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti. In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, conclude l’ente, si precisa che in tutti i casi di disconoscimento delle natura autonoma della prestazione, il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni di lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 785/1994.

DATA DI PUBBLICAZIONE

12.07.2012

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