Lavoratori autonomi – attività in cantiere – indicazioni operative per il personale ispettivo
-
possesso e disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine ed attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. In tal senso occorre constatare se dall’esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori (ponteggi, macchini edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili. Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando, anzi, tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo; -
altro elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore edile, in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate, il riscontro di un’eventuale monocommittenza. Tale elemento rappresenta un utile indice per verificare la genuinità o meno del rapporto “autonomo” posto in essere, sebbene, non sia assolutamente dirimente, rappresentando un elemento a fortiori di un’eventuale ricostruzione ispettiva.
-
manovalanza; -
muratura; -
carpenteria; -
rimozione amianto; -
posizionamento di ferri e ponti; -
addetti a macchine fornite dall’impresa committente o appaltatore.