Lavoratori in somministrazione anno 2018: 31 gennaio scade la comunicazione annuale obbligatoria

Entro il 31 gennaio 2019, le Aziende che, nel corso dell’anno 2018, hanno instaurato contratti con le agenzie di somministrazione di lavoro, devono effettuare la consueta comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria.

La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e deve obbligatoriamente contenere:

il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;

la durata dei contratti di somministrazione;

il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;

• il periodo di riferimento è l’anno 2018 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratore somministrato, ma solo il dato numerico.

L’invio potrà avvenire tramite:

• fax;

• posta elettronica certificata (PEC).

In caso di violazione di tale disposizione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 a 1.250,00 euro.

La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice che può avvalersi di un proprio intermediario o consulente.

In caso di necessità e/o chiarimenti le aziende interessate a tale adempimento possono contattare l’Area Paghe e Consulenza del Lavoro ai seguenti numeri:

– Franca Devigili tel. 0461 803710 – email: f.devigili@artigiani.tn.it

– Tiziana Facchini tel.0461 803708 – email: t.facchini@artigiani.tn.it

DATA DI PUBBLICAZIONE

23.01.2019

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