Lavoratori in somministrazione anno 2020: scade il 31 gennaio 2021 la comunicazione annuale obbligatoria

Entro il 31 gennaio 2020 le Aziende che, nel corso dell’anno 2019, hanno instaurato contratti con le agenzie di somministrazione di lavoro, devono effettuare la consueta comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria.

La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e deve obbligatoriamente contenere:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti di somministrazione;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.

 

L’invio potrà avvenire tramite:

  • fax;
  • posta elettronica certificata (PEC).

 

La comunicazione deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2019. Può essere inoltrata anche per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro o del proprio consulente.

 

In caso di violazione di tale disposizione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 a 1.250,00 euro.

 

Per qualsiasi informazione le aziende sono invitate a contattare i seguenti numeri:

Aziende con servizio paghe – Area Paghe e Consulenza del Lavoro:

Aziende associate – Area contrattazione e Politiche del Lavoro ai seguenti recapiti:

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.01.2010

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REFERENTE

Deborah Battisti
Associazione Artigiani