Lavoro a chiamata – ulteriori precisazioni

Ai sensi dell’art 40 D.lgs n. 276/2003 e fino a regolamentazione della contrattazione collettiva rimangono in vigore le occupazioni che richiedono lavoro discontinuo, elencate nella tabella con
R.D. n. 2657/1923 per le quali è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente.
Il Ministero ha quindi chiarito che la nuova legislazione da la possibilità alle aziende di continuare ad usufruire delle occupazioni elencate nel Regio Decreto, così come già in precedenza in determinate tipologie lavorative.

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.07.2012

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